L’istituto del ravvedimento operoso si applica anche alle accise e ai tributi doganali per effetto del D.L. n. 193/2016 che ha modificato l’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, integrando i commi 1-bis e 1-ter con l’estensione del ravvedimento operoso anche ai diritti doganali ed alle accise quali tributi di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Questo significa che anche per le violazioni e omissioni tributarie legate a questi adempimenti è applicabile il ravvedimento operoso, anche se sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività da parte dell’ufficio, purché non siano stati notificati avvisi di pagamento o atti di accertamento, beneficiando di sanzioni ridotte.
=> Mancato versamento accise in buona fede non punibile
In particolare, l’omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato eseguendo il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.
Ravvedimento operoso per accise e tributi doganali
Per regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti carenti legati alle acciese ai tributi doganali bisogna eseguire spontaneamente il pagamento:
- dell’imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo pro-tempore vigente, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cua.i viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in ridotta.
=> Ravvedimento operoso con Excel: guida al calcolo
Il vantaggio previsto dall’istituto del ravvedimento operoso è tanto maggiore quanto più tempestiva è la regolarizzazione delle violazioni commesse, in base alla seguente tabella:
Momento del ravvedimento | Sanzione edittale | Riduzione da ravvedimento | Sanzione ridotta da ravvedimento |
---|---|---|---|
entro i primi 14 giorni | 15% | 1/10 | 0,1% per ogni giorno di ritardo |
dal 15° al 30° giorno | 15% | 1/10 | 1,5% |
dal 31° al 90° giorno | 15% | 1/9 | 1,67% |
dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione | 30% | 1/8 | 3,75% |
entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva | 30% | 1/7 | 4,29% |
oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva | 30% | 1/6 | 5% |
Ravvedimento accise e tributi doganali: i codici tributo
Il versamento spontaneo delle somme dovute a titolo di ravvedimento operoso deve essere effettuato con modello F/24 utilizzando i codici tributo disponibili ai seguenti link ufficiali: