Dal 13 luglio 2020 è possibile utilizzare l’opzione per la cessione del credito d’imposta tramite comunicazione web del bonus affitto botteghe e negozi (introdotto da Dl Cura Italia) e di quello per la locazione di immobili non abitativi e d’azienda (introdotto dal Dl Rilancio).
Con un apposito provvedimento direttoriale, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per sfruttare la possibilità di cedere a terzi il tax credit Covid. Lo prevede il Decreto Rilancio, che ha disposto tale opzione per una serie di agevolazioni fiscali legate all’emergenza Coronavirus.
Il documento di prassi contiene il modello da utilizzare per comunicare (dal 13 luglio al 31 dicembre 2021) l’opzione di cessione del credito d’imposta, da inviare tramite specifica funzionalità telematica dalla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Nel modello bisogna indicare una serie di dati: i codici fiscali di cedente e cessionari, tipologia del credito d’imposta ceduto, ammontare del credito maturato e della quota ceduta (la cessione può essere anche parziale) specificando quanto ceduto a ciascun cessionario (possono essere più di uno), gli estremi di registrazione del contratto e la data di cessione del credito.
=> Cessione bonus affitti: scarica modello e istruzioni
Tramite l’area riservata del sito delle Entrate, i cessionari comunicano l’accettazione e, dal giorno lavorativo successivo alla quello della comunicazione della cessione, possono utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre. Oltre questo termine la quota non compensata si perde.
Segnaliamo che la comunicazione di cessione potrà avvenire anche tramite intermediario abilitato, ma ancora si attendono le istruzioni per questa opzione.
Un ulteriore provvedimento fornirà poi anche le istruzioni per gli altri crediti d’imposta che è possibile cedere oltre che utilizzarli in compensazione, ossia il bonus per adeguamento ambienti di lavoro (sicurezza) e quello per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (DPI).