Richieste al via per l’esonero contributivo relativo alle assunzioni (anche a scopo di somministrazione o in apprendistato, o rapporti di lavoro subordinato in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro) di titolari di assegno di ricollocazione: a fare il punto è la circolare INPS n.77 del 27 giugno 2020.
L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo. Si tratta di un esonero del 50% dei contributi previdenziali dovuti (fino ad un massimo di 4.030 euro annui), di cui si può godere se si assumono soggetti che beneficiano di un assegno di ricollocazione (l’AdRdC spetta a coloro che, per ottenere il reddito di cittadinanza, hanno siglato un patto per il lavoro con il centro per l’impiego).
Lo sgravio INPS spetta per un massimo di 12 mesi se le assunzioni sono a tempo determinato, di 18 mesi a tempo indeterminato. In caso di rapporto a tempo parziale lo sgravio si riduce in base alla durata dell’orario di lavoro.
L’esonero contributivo è cumulabile con altri formule di assunzione agevolata (incentivi di natura previdenziale o economica), come ad esempio quella di:
- over 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi,
- donne senza impiego da 24 mesi o 6 mesi se in aree o settori svantaggiati
- disabili
- titolari di NASpI
N.B. L’inoltro tardivo delle comunicazioni obbligatorie relative all’assunzione causa la perdita della parte di incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto di lavoro e la sua effettiva comunicazione.
Portale agevolazioni
Per la fruizione del beneficio, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS il modulo di domanda BADR dalla sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Lo sgravio si gode mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (Uniemens o DMAG).
ANPAL e INAIL effettueranno i controlli necessari per la verifica della sussistenza dei presupposti di legge al fine della fruizione dell’incentivo. Nella Circolare INPS sono illustrati in dettaglio tutte le istruzioni contabili del caso.