Il Piano Nazionale Industria 4.0, oggi denominato Piano nazionale Impresa 4.0, offre alle aziende italiane strumenti per cogliere le opportunità dell’innovazione e del digitale legate alla quarta rivoluzione industriale facendo leva su iniziative, finanziamenti e agevolazioni fiscali, volte a favorire gli investimenti per la competitività in ottica 4.0. Tra questi rientra anche l’iperammortamento, la maggiorazione per gli investimenti in beni digitali Industria 4.0 introdotta nel 2017 e poi via via prorogata. Vediamo in cosa consiste e quali sono le novità introdotte dall’ultima Legge di Bilancio 2020.
=> Iperammortamento: nuovi casi di esclusione
Industria 4.0: superammortamento e iperammortamento
Con l’ultima manovra (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, commi dal 184 al 197) il Governo ha trasformato il super e l’iperammortamento in crediti d’imposta, che vanno dal 6% al 40% a seconda dei beni acquistati, rimodulando il credito di imposta ricerca e sviluppo, prorogato quello sulla formazione.
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali sono stati così rimodulati:
- acquisto macchinari nuovi (sostanzialmente, quelli a cui prima di applicava il superammortamento):
- al 6% fino a un tetto di 2 milioni di euro;
- macchinari innovativi in chiave Industria 4.0 a cui si applicava l’iperammortamento, elencati nell’allegato A della legge 232/2016:
- 40% del valore del bene per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del valore del bene per gli investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro;
- l’aliquota si applica, a scaglioni incrementali, al totale degli investimenti e non al valore del singolo bene acquistato;
- software 4.0, elencati nell’allegato B della legge 232/2016:
- 15% del valore del bene immateriale per gli investimenti fino a 700.000 euro.
=> Industria 4.0: da super e iperammortamento a credito d'imposta
Tra le novità la possibilità di godere dell’agevolazione anche da parte delle aziende che non hanno utili dichiarati. Ci sono poi nuovi adempimenti burocratrici obbligatori:
- le imprese che godono delle agevolazioni 2020 devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico;
- la perizia (o attestazione da ente) è obbligatoria per beni di valore superiore o uguale a 300.000 euro (prima era 500.000 euro);
- le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della Legge 160 del 27 dicembre 2019.
Il credito d’imposta si utilizza esclusivamente in compensazione, ripartito in cinque quote annuali di pari importo, oppure in tre quote annuali per i software, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.
Superammortamento e iperammortamento: le scadenze
Per gli investimenti per i quali sia già stato dato acconto del 20%, o siano stati acquisiti entro le precedenti scadenze, ma non ancora interconnessi, continua ad applicarsi la normativa previgente. Il decreto Rilancio post COVID-19 ha introdotto la proroga al 31/12/2020 del termine per consegnare i beni strumentali semplici e fruire così del vecchio superammortamento.
=> Dl Rilancio: tutte le misure per le imprese
Per il 2020 il beneficio vale per beni nuovi acquistati, anche in leasing, e consegnati dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero consegnati entro il 30 giugno 2021, (scadenza che si auspicava venisse fatta slittare a dicembre dal decreto Rilancio post COVID-19 ma per la quale non è ancora arrivata la proroga), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.