Il ravvedimento operoso è applicabile anche alla tassa sui rifiuti (TARI), il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.
Le scadenze di pagamento della TARI sono determinate dal Comune, solitamente prevedendo due rate a scadenza semestrale. Se si dimentica di pagare le rate della TARI alle scadenze previste, si può ricorrere al ravvedimento operoso.
Questo significa che al tributo o al maggior tributo dovuto e non versato verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie calcolate sul primo in misure percentuali di modesta entità.
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Ravvedimento operoso TARI: come funziona
Vediamo come si applica il ravvedimento operoso alla TARI, a seconda di quando si effettua il pagamento della tassa sui rifiuti:
- se viene effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione ordinari con il ravvedimento operoso applicato alla TARI si riduce allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo dell’1,4% in caso di 14 giorni di ritardo. Questo è il cosiddetto ravvedimento sprint;
- dal 15° giorno di ritardo fino al 30° giorno la sanzione si applica nella misura fissa dell’1,5%, pari ad a 1/10 della sanzione ordinaria (ravvedimento breve);
- dal 31° al 90° giorno la sanzione è dell’1,67%, pari a 1/9 (ravvedimento medio);
- oltre 90 giorni dalla scadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 3,75%, pari a 1/8 (ravvedimento lungo);
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quella nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione prevista è pari al 4,29%, pari a 1/7 della sanzione (ravvedimento lunghissimo);
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 5%, pari a 1/6 della sanzione (ravvedimento ultrabiennale).
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L’applicabilità alla TARI del ravvedimento operoso lungo, lunghissimo e ultrabiennale sono un effetto delle novità introdotte dalla Legge di conversione del Decreto Fiscale 2020 che ha esteso ai tributi locali ( (tipo IMU, TASI, bollo auto, TARI…) il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza.
Come per gli altri tributi, anche per la TARI il ravvedimento operoso lungo non è applicabile se il Comune ha già constatato l’avvenuta violazione o ha iniziato accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento o di liquidazione ai sensi di legge delle quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 D.lgs 472/1997).
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Oltre alla sanzione ridotta dal ravvedimento operoso, la TARI va versata per intero. Oltre all’imposta dovuta ed alla sanzione dovranno essere pagati, mediante modello F24 o bollettino di conto corrente postale (barrando lo spazio corrispondente alla casella “ravv.”) anche i seguenti interessi legali calcolati fino al giorno dell’effettivo pagamento:
- anno 2014: 1.00%
- anno 2015: 0.50%
- anno 2016: 0.20%
- anno 2017: 0.10%
- anno 2018: 0.30%
- anno 2019: 0.80%
- anno 2020: 0.05%