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Dal primo luglio bonus sui pagamenti digitali

di Anna Fabi

18 Giugno 2020 20:38

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Bonus al 30% sulle commissioni per commercianti, piccole imprese e artigiani che accettano pagamenti elettronici, contanti fino a 2mila euro.

Dal primo luglio entrano in vigore le agevolazioni sui pagamenti elettronici e scende a 2mila euro il tetto massimo del contante utilizzabile nelle transazioni fra privati, come previsto dal decreto fiscale collegato alla manovra 2020 (articoli 18 e 22 del dl 124/2019).

Bonus pagamenti elettronici

L’incentivo sui pagamenti digitali è un credito d’imposta, riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi o compensi nell’anno precedente fino a 400mila euro. Il bonus è pari al 30% delle commissioni sulle operazioni con carte (di credito, debito o prepagate) o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, nei confronti di consumatori finali (persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività eventualmente svolta).

Esempio: un commerciante che nel 2019 ha fatturato 300mila euro, godrà di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate dagli intermediari su tutte le transazioni elettroniche effettuate a partire dal prossimo primo luglio.  Un esercente che nel 2019 ha fatturato 500mila euro non può utilizzare l’agevolazione nel 2020 ma potrà eventualmente applicarla l’anno prossimo se il fatturato di quest’anno dovesse scendere sotto i 400mila euro.

Le istruzioni operative sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 29 aprile e in quello della Banca d’Italia del 21 aprile. Il credito d’imposta:

  • può essere usato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
  • va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione ai fini IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del TUIR, il testo unico imposte sui redditi;
  • è riconosciuto nel rispetto dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis, ossia massimale di 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari, con limite più basso per i produttori agricoli (15mila euro) e per chi opera nel settore della pesca e dell’acquacoltura (30mila euro).

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Contanti fino a 2mila euro

Dal primo luglio si riduce a 2mila euro (dagli attuali 3mila) la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro liquido. E’ prevista dall’articolo 18 dello stesso decreto fiscale del 2019, che va a modificare l’articolo 49 del dlgs 231/2007.

Le regole riguardano tutti i passaggi di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche.

Attenzione: il pagamento in contanti per cifre superiori a tetti previsti è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

Il tetto di 2mila euro si applica fino al 31 dicembre 2021, mentre da gennaio 2022 scenderà a mille euro. Scende di conseguenza anche il minimo edittale delle sanzioni, a 2mila euro fino al 31 dicembre 2021, a mille euro dal 2022.