Il nuovo ecobonus al 110% introdotto dal decreto Rilancio può essere utilizzato anche dalle imprese e Partite IVA ma solo in alcuni casi. Di norma, infatti, sono esclusi i lavori che riguardano un intero edificio adibito ad attività di impresa o esercizio della professione mentre l’agevolazione spetta alle proprietà con destinazione residenziale. E i contribuenti diversi dalle persone fisiche non possono usare il bonus nemmeno per interventi su singole unità immobiliari appartenenti a un condominio.
C’è però un’eccezione: se è il condominio stesso ad effettuare i lavori, allora l’agevolazione spetta a tutte le unità immobiliari che lo compongono, compresi eventuali uffici, negozi, magazzini e locali adibiti ad attività di impresa di lavoro autonomo. Esempio: un negozio che si trova in un condominio, se effettua i lavori di efficientamento termico previsti dal sopra citato articolo 119 del dl 34/2020 solo sulla propria unità immobiliare non ha diritto all’agevolazione al 110%. Se invece i lavori vengono stabiliti dall’intero condominio, allora anche la quota spettante al negozio sarà agevolata al 110%.
Beneficiari ecobonus 110%
La normativa di riferimento è l’articolo 119 del dl 34/2020, che introduce la detrazione al 110% per un serie di interventi di efficientamento termico e sostituzione impianto di climatizzazione per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il comma 9 specifica che l’agevolazione si applica agli interventi che vengono effettuati da:
- condominio,
- persone fisiche fuori dall’esercizio d’impresa per singole unità immobiliari;
- IACP (istituti autonomi case popolari),
- cooperative a proprietà indivisa.
Dunque, imprese e autonomi a partita IVA, non possono utilizzare l’ecobonous al 110% per lavori su singole unità immobiliari, ma restano agevolabili quelli effettuati dall’intero condominio.
Attenzione: le imprese sono escluse anche quando i lavori riguardano un’intera palazzina adibita alla propria attività. Lo stabilisce il comma 10, in base al quale le agevolazioni non si applicano alle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. Quindi, se i lavori vengono effettuati su un’intera palazzina, l’agevolazione scatta solo se questa è adibita dal proprietario ad abitazione principale. E non ci sono norme che comprendono nell’agevolazione gli immobili d’impresa.