Con la Risoluzione 5/DF dell’8 giugno 2020 (Differimento termini di versamento dei tributi locali), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso possibile per i Comuni deliberare l’eventuale proroga per il versamento di imposte locali come ad esempio l’IMU, di imminente scadenza.
Il provvedimento permette anche di definire in piena autonomia i termini e le modalità tramite cui esercitare tale opzione. Ad esempio è possibile seguire la strada della delibera di Giunta, giustificata dall’emergenza Covid-19 in atto, purchè ci sia poi una successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale.
Resta fermo che la quota IMU riservata allo Stato rimane fuori dalla disponibilità dei Comuni, per cui la relativa scadenza non può essere differita. Il limite riguarda in particolare gli immobili ad uso produttivo nel gruppo catastale D, per i quali lo 0,76% di aliquota va allo Stato.
Allo stesso tempo, poiché sono previsti due diversi codici tributo per i versamenti relativi alla quota Stato (3919 – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – stato; 3925 – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – stato) e alla quota Comune (3918 – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – comune; 3930 – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento comune), è teoricamente possibile agire lungo doppio binario.