Un recente parere dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i termini d’uso per il Bonus affitto imprese, autonomi ed enti non commerciali previsto dal Decreto Rilancio (articolo 28 del DL 34/2020). Si tratta del credito d’imposta del 60% sul canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali e agricole.
Massimali aiuti di Stato per il Bonus affitto
Con risposta ad interpello (n. 237 del 29 aprile 2022), il Fisco ha spiegato come si utilizza il bonus affitto d’azienda in relazione ai massimali previsti per quanto riguarda gli aiuti di Stato, in riferimento alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure quella in cui viene approvata la compensazione del credito.
In origine i massimali erano:
- 800.000 euro ad impresa, per aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
- 1.800.000 euro ad impresa, per aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
In base alla nuova disciplina, tuttavia, i nuovi massimali sono i seguenti:
- 800.000 euro, se la data di riferimento è tra il 19 marzo 2020 e il 27 gennaio 2021;
- 1.800.000 euro, se il credito è ricevuto tra il 28 gennaio 2021 e il 30 giugno 2022.
Il base al nuovo chiarimento, la data di riferimento da prendere in considerazione è quella di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure quella in cui viene approvata la compensazione del credito.
Utilizzo del Bonus affitto imprese
Il credito d’imposta si usa in compensazione in dichiarazione dei redditi – modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate con codice tributo “6920” – oppure può essere ceduto al locatore o al concedente (quindi anche in assenza di pagamento, fermo restando il pagamento della differenza dovuta) o anche ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, con possibilità di successiva cessione del credito per questi ultimi (le modalità attuative saranno definite in un provvedimento omnibus su tutte le misure fiscali per l’emergenza COVID-19).
Codice tributo 6920 per la compensazione
Il codice tributo “6920” quello da utilizzare per la compensazione del bonus affitto con modello F24 (indicazioni fornite con Risoluzione n. 32/E del 2020). Le istruzioni fiscali sono invece contenute nella Circolare n. 14/E, assieme a requisiti, beneficiari (compresi forfetari ed enti non commerciali, del terzo settore e religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale).
Il credito d’imposta riguarda i canoni versati per marzo, aprile e maggio 2020 – ma per le attività turistiche stagionali comprende il trimestre aprile, maggio e giugno (se pagato in anticipo, si scorpora e riparametra quando versato per le tre mensilità) – comprese le spese condominiali qualora siano parte integrante del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo, a prescindere dalla categoria catastale.
Beneficiari del Bonus affitto imprese
Beneficia del credito d’imposta chi svolge attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, alberghi e agriturismi senza vincoli di fatturato, enti non commerciali (compreso terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, anche se l’attività commerciale non è prevalente), forfettari, aziende agricole e chi svolge attività alberghiera o agrituristica stagionale (per i canoni di aprile, maggio e giugno).
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Quando spetta il bonus
Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, verificando il calo mese per mese (quindi il bonus può spettare anche solo per una mensilità o due, ad esempio). La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica mentre non è richiesto agli enti non commerciali con redditi 2019 fino a 5 milioni di euro, purché l’immobile in affitto abbia destinazione non abitativa e sia utilizzato per l’attività istituzionale.