L’Agenzia delle Entrate affronta alcuni casi particolari nell’ambito dell’applicazione dei bonus in edilizia legati a lavori di efficientamento (ecobonus), riduzione del sismo sismico (sismabonus) e recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazioni).
Eco e sismabonus: detrazione congiunta
La detrazione unica che accorpa ecobonus e sismabonus (come previsto dall’articolo 14, comma 2-quater.1, Dl n. 63/2013 in alternativa alla fruizione dei due diversi sconti previsti dello stesso decreto), è fruibile solo se sussistono tutti i requisiti previsti per ciascuna agevolazione. Lo spiega l’Agenzia nella risposta n. 138/E del 22 maggio 2020,che chiarisce anche un altro punto: il bonus fiscale potrà essere applicato su un ammontare di spesa non superiore a 136mila euro per ciascuna delle unità immobiliari che costituivano inizialmente l’edificio poi riconvertito (catastalmente, deve trattarsi di un intervento di conservazione del patrimonio edilizio e non di nuova costruzione nonché F/2).
Non solo: l’importo corrispondente ad una detrazione congiunta può essere trasformato in credito d’imposta cedibile a terzi (comma 2-sexies dello stesso articolo 14), secondo le modalità fissate per le due agevolazioni, ma esclusivamente gli interventi agevolabili sulle parti comuni degli edifici (risposta n. 139/2020).
Bonus ristrutturazione: quote ai coeredi
Le quote residue del credito d’imposta relativo ad una detrazione IRPEF pluruennale possono essere cedute se chi ha effettuato la spesa perde il diritto di proprietà sugli immobili a favore di altri eredi. In pratica, l’erede che ha sostenuto la spesa può cedere le rimanenti rate del bonus ristrutturazione su beni divisi per successione nel momento in cui ne perda il diritto in favore di chi fruisce dei diritti reali di godimento. Lo chiarisce la risposta dell’Agenzia delle Entrate con risposta n. 142 del 22 maggio a specifico interpello. Se quindi un genitore cede ai figli la casa, questi sono legittimati a portare in detrazione le quote residue del bonus ristrutturazione.