L’INPS sta segnalando alle imprese tramite PEC (tramite servizio “Comunicazione bidirezionale”) i codici di conguaglio associati alle autorizzazioni di CIGO, FIS e Fondi di solidarietà bilaterali per Covid-19, da esporre nella sezione della denuncia Uniemens. Le comunicazioni hanno per oggetto “Comunicazione sulle autorizzazioni-conguagli CIG” e sono notificate via email ai rispettivi intermediari. Lo stesso codice di conguaglio è comunque rintracciabile direttamente sul portale dell’Istituto, all’interno del “Cassetto previdenziale Aziende”.
Le istruzioni per la compilazione delle denunce Uniemens ai fini del conguaglio dei trattamenti anticipati dai datori di lavoro ai dipendenti sono contenute nel messaggio n. 1775 del 27 aprile 2020 (par. 2 – Modalità operative prestazioni a conguaglio).
Per le imprese con pagamento diretto è necessario inviare il modello “SR41” semplificato, per il calcolo e la liquidazione della prestazione.
Si ricorda che i trattamenti di cassa integrazione con causale “COVID-19 nazionale” sono esentati d all’obbligo di pagamento del contributo addizionale e che, ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale.