Con il Messaggio n. 2015 del 15 maggio, l’INPS dispone lo stop al versamento dei contributi associativi dovuti da commercianti e artigiani, in virtù della sospensione degli obblighi contributivi connessa all’emergenza da COVID-19.
L’agevolazione principale, come noto, riguarda i contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali con scadenza 18 maggio 2020 (prima rata sul minimale 2020) laddove sussistano i requisiti di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (ossia calo di fatturato di almeno il 33% nel singolo mese di marzo e nel singolo mese di aprile rispetto ai medesimi mesi del 2019).
In questo caso lo stop riguarda anche i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Sono ammessi alla sospensione anche i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno avviato l’attività in data successiva al 31 marzo 2019 (compresi gli iscritti in qualità di soci di società).
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I lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali, in pratica, erano chiamati a versare la prima rata 2020 entro il 18 maggio, ma il decreto dello scorso 8 aprile ha rimandato il pagamento al prossimo 30 giugno in presenza di specifici requisiti.
Ebbene, la sospensione viene estesa anche ai contributi associativi dovuti all’INPS dagli iscritti alle gestioni in oggetto, con analoga proroga a fine giugno. E nel caso di ripresa dei versamenti in cinque rate mensili, sarà rateizzato anche l’importo della quota associativa.