Credito d’imposta per i lavori di ristrutturazione edilizia necessari al rispetto delle misure anti COVID di processi produttivi e luoghi di lavoro e per la sanificazione di ambienti e strumenti, IVA al 5% per i dispositivi di protezione individuale (con ulteriore agevolazione sul 2020), interventi straordinari INAIL da 15mila a 100mila euro per le imprese che introducono misure per la sicurezza sul lavoro COVID 19. E’ il pacchetto di misure fiscali per la sicurezza dei luoghi di lavoro nella fase 2 Coronavirus contenuto nel dl rilancio approvato dal Governo il 13 maggio. Vediamo le misure fondamentali.
=> Decreto Rilancio approvato: misure per imprese, lavoro e fisco
Crediti d’imposta
Innanzitutto, i crediti d’imposta, che come detto riguardano sia i lavori per la sicurezza sia le misure per la sanificazione. Per le imprese che fanno lavori per adeguare i luoghi di lavoro aperti al pubblico (come bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema), è previsto un credito d’imposta del 60% fino a un tetto di 80mila euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione. Riguarda tutti gli interventi che vengono effettuati per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus,. Ad esempio:
- rifacimento spogliatoi e mense,
- realizzazione di spazi medici,
- ingressi e spazi comuni,
- acquisto di arredi di sicurezza,
- investimenti in attività innovative. sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa,
- acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni legate all’emergenza Coronavirus per le medesime spese.
Un altro credito d’imposta, sempre al 60%, è destinato a tutte le imprese e alle partite IVA per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi per garantire la salute di lavoratori e utenti. L’agevolazione fiscale è al 60%, fino a un tetto di spesa di 60mila euro. Sono ammissibili:
- spese sanificazione ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- acquisto dispositivi di protezione individuale: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto dispositivi di sicurezza diversi da quelli sopra elencati: termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. Sono comprese le eventuali spese di installazione;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi per la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi. Anche qui sono incluse le spese di installazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile in dichiarazione dei redditi, oppure in compensizione, non concorre alla formazione del reddito IRPEF, IRES e IRAP, è previsto un decreto ministeriale applicativo.
IVA
Si applica l’aliquota IVA minima del 5% a mascherine a altri dispositivi di protezione individuale (DPI). C’è però un regime di maggior favore per tutto il 2020, con l’esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi. L’elenco dei dispositivi:
- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie: guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- soluzione idroalcolica in litri;
- perossido al 3% in litri;
- ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- monitor multiparametrico anche da trasporto;
- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- tubi endotracheali;
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- maschere per la ventilazione non invasiva;
- sistemi di aspirazione;
- umidificatori;
- laringoscopi;
- strumentazione per accesso vascolare;
- aspiratore elettrico;
- centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- ecotomografo portatile;
- elettrocardiografo;
- tomografo computerizzato;
- carrelli per emergenza;
- estrattori RNA;
- strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- tamponi per analisi cliniche;
- provette sterili;
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
Contributi INAIL
Infine, sono previsti interventi straordinari dell’INAIL che possono andare da 15mila a 100mila euro, a favore delle imprese, anche individuali, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro misure anti Covid. La misura di questi aiuti dipende dalle dimensione dell’impresa. Nel dettaglio, è incentivato l’acquisto di:
- apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
- sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
Sono previsti i seguenti tetti massimi per i contributi:
- imprese fino a 9 dipendenti: 15mila euro;
- imprese da 10 a 50 dipendenti: 50mila euro;
- imprese con più di 50 dipendenti: 100mila euro.
Questa agevolazione è incompatibile con gli altri benefici, anche di natura fiscale, relativi ai medesimi costi ammissibili.