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Sicurezza lavoro Covid 19, crediti d’imposta e incentivi

di Barbara Weisz

Pubblicato 15 Maggio 2020
Aggiornato 21 Maggio 2020 12:04

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Due crediti d'imposta al 60% per adeguamento sicurezza antiCovid negozi e per sanificazione luoghi di lavoro, contributi INAIL, IVA al 5%, e annullata nel 2020, su mascherine e DPI: dl Rilancio.

Credito d’imposta per i lavori di ristrutturazione edilizia necessari al rispetto delle misure anti COVID di processi produttivi e luoghi di lavoro e per la sanificazione di ambienti e strumenti, IVA al 5% per i dispositivi di protezione individuale (con ulteriore agevolazione sul 2020), interventi straordinari INAIL da 15mila a 100mila euro per le imprese che introducono misure per la sicurezza sul lavoro COVID 19. E’ il pacchetto di misure fiscali per la sicurezza dei luoghi di lavoro nella fase 2 Coronavirus contenuto nel dl rilancio approvato dal Governo il 13 maggio. Vediamo le misure fondamentali.

=> Decreto Rilancio approvato: misure per imprese, lavoro e fisco

Crediti d’imposta

Innanzitutto, i crediti d’imposta, che come detto riguardano sia i lavori per la sicurezza sia le misure per la sanificazione. Per le imprese che fanno lavori per adeguare i luoghi di lavoro aperti al pubblico (come bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema), è previsto un credito d’imposta del 60% fino a un tetto di 80mila euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione. Riguarda tutti gli interventi che vengono effettuati per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus,. Ad esempio:

  •  rifacimento spogliatoi e mense,
  • realizzazione di spazi medici,
  • ingressi e spazi comuni,
  • acquisto di arredi di sicurezza,
  • investimenti in attività innovative. sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa,
  • acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni legate all’emergenza Coronavirus per le medesime spese.

Un altro credito d’imposta, sempre al 60%, è destinato a tutte le imprese e alle partite IVA per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi per garantire la salute di lavoratori e utenti. L’agevolazione fiscale è al 60%, fino a un tetto di spesa di 60mila euro. Sono ammissibili:

  • spese sanificazione ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • acquisto dispositivi di protezione individuale: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto dispositivi di sicurezza diversi da quelli sopra elencati: termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. Sono comprese le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi per la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi. Anche qui sono incluse le spese di installazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile in dichiarazione dei redditi, oppure in compensizione, non concorre alla formazione del reddito IRPEF, IRES e IRAP, è previsto un decreto ministeriale applicativo.

IVA

Si applica l’aliquota IVA minima del 5% a mascherine a altri dispositivi di protezione individuale (DPI). C’è però un regime di maggior favore per tutto il 2020, con l’esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi. L’elenco dei dispositivi:

  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie: guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3% in litri;
  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • tubi endotracheali;
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • maschere per la ventilazione non invasiva;
  • sistemi di aspirazione;
  • umidificatori;
  • laringoscopi;
  • strumentazione per accesso vascolare;
  • aspiratore elettrico;
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • ecotomografo portatile;
  • elettrocardiografo;
  • tomografo computerizzato;
  • carrelli per emergenza;
  • estrattori RNA;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • tamponi per analisi cliniche;
  • provette sterili;
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Contributi INAIL

Infine, sono previsti interventi straordinari dell’INAIL che possono andare da 15mila a 100mila euro, a favore delle imprese, anche individuali, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro misure anti Covid. La misura di questi aiuti dipende dalle dimensione dell’impresa. Nel dettaglio, è incentivato l’acquisto di:

  • apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
  • dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  • apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
  • dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
  • dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Sono previsti i seguenti tetti massimi per i contributi:

  • imprese fino a 9 dipendenti: 15mila euro;
  • imprese da 10 a 50 dipendenti: 50mila euro;
  • imprese con più di 50 dipendenti: 100mila euro.

Questa agevolazione è incompatibile con gli altri benefici, anche di natura fiscale, relativi ai medesimi costi ammissibili.