In scadenza il 30 giugno i termini per la dichiarazione annuale IVA, l’esterometro del primo trimestre 2020, il modello INTRA 12, dopo la proroga concessa. A fare il punto della situazione è la circolare 11/2020 dello scorso mese che, tra le altre cose, contiene anche una serie di aspetti interpretativi forniti dall’Agenzia delle Entrate sulle norme contenute nel Cura Italia (dl 18/2020) e nel decreto Liquidità imprese (dl 23/2020).
Vediamo in particolare le scadenze fiscali e le relative proroghe, concesse per l’emergenza Coronavirus.
Scadenze fiscali a giugno
Gli adempimenti fiscali che scadevano fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 sono slittati al 30 giugno (articolo 62 del Cura Italia. La proroga riguarda tutti gli adempimenti tributari diversi da versamenti, ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF. Ad esempio:
- dichiarazione annuale IVA anche per non residenti che operano in Italia mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale;
- modello TR (rimborso e compensazione del credito trimestrale);
- LIPE (liquidazione periodica IVA) primo trimestre 2020;
- esterometro primo trimestre 2020;
- modello EAS (comunicazione dati rilevanti enti associativi);
- modello INTRA 12 (dichiarazione mensile relativa agli acquisti di beni/servizi da enti non soggetti passivi d’imposta e da agricoltori esonerati.
E poi ancora:
- trasmissione telematica dei dati relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali;
- richiesta ed effettuazione delle verificazioni periodiche degli Apparecchi misuratori fiscali e dei Registratori telematici e Server-RT;
- presentazione della denuncia annuale, da parte degli assicuratori, dell’ammontare complessivo dei premi e accessori incassati;
- dichiarazione imposta sostitutiva sui finanziamenti da parte di banche e istituti finanziari (articolo 20, dpr 601/1973);
- presentazione del repertorio degli atti stipulati relativo al primo quadrimestre del 2020 da parte di notai, ufficiali giudiziari e via dicendo (articolo 68 dpr 131/1986);
- presentazione della denuncia di eventi successivi alla registrazione dell’atto ai sensi dell’articolo 19 dpr 131/1986.
Altre scadenze
Sullo sfondo, la consueta scadenza per il versamento delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES, cedolare secca ed imposte sostitutive) ma non si esclude proroga a settembre dell’ultima ora. Nessuna proroga neanche per gli elenchi Intrastat (elenco riepilogativo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE) da trasmettere entro il 25 giugno in modalità telematica .
Rimborsi e crediti IVA
La proroga (opzionale) comportato ovviamente delle conseguenze in termini di agevolazioni, rimborsi e via dicendo. Ad esempio, in assenza della dichiarazione IVA o del modello TR, gli uffici non possono procedere a liquidare ed eseguire il rimborso IVA a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5mila euro, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge.