Il decreto Cura Italia concede a Regioni e Province autonome la possibilità di riconoscere la cassa integrazione in deroga, per massimo 9 settimane, ai datori di lavoro del privato (compresi agricoltura, pesca, terzo settore ed enti religiosi) esclusi da Cig e Cigs.
Si tratta di un trattamento aggiuntivo rispetto a quello della durata massima di 13 settimane già concesso in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con il decreto n.9/2020. Pertanto, l’INPS rende noto che i periodi riferiti ai due provvedimenti possono essere autorizzati dalle Regioni interessate con un unico provvedimento di concessione per un periodo non superiore alle 13 settimane.
Procedura di autorizzazione
In questo senso sono operative le procedure per l’invio dei provvedimenti di concessione tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP). I decreti devono essere inviati dalle Regioni: eventuali domande inviate dalle aziende non potranno essere esaminate.
=> Cassa integrazione: guida alla domanda e tempi di pagamento
Una volta completata l’istruttoria (semplificata), sarà emesso il provvedimento di autorizzazione al pagamento, reso disponibile all’interno del Fascicolo elettronico e notificato al datore di lavoro.
Compilazione modello SR41
Solo a questo punto i datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41”, con le modalità semplificate previste dal messaggio n. 1508 del 6 aprile, per consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni con le stesse modalità della CIG in deroga.
Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.
Il Messaggio INPS del 6 aprile n.1508 semplifica la gestione e compilazione del modello IG Str Au” (cod. SR41) con i dati per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali e l’accredito della contribuzione figurativa. La semplificazione consiste nell’abolizione dell’obbligo di far sottoscrivere il modello al lavorare beneficiario. Le informazioni saranno verificate d’ufficio in modo automatico.
Pagamento diretto
Per quanto riguarda la certificazione dell’IBAN sul quale avviene l’accredito della prestazione, ci si deve riferire alle disposizioni della circolare n. 48 del 29 marzo 2020 (soppressione modelli cartacei e scambio telematico delle informazioni tra INPS e banche).
Dalla modalità automatizzata sono esclusi i beneficiari cui deve essere applicata una trattenuta sull’importo della prestazione (es.: presenza di pensione o provvedimenti giudiziari a favore del coniuge separato o divorziato).
Una ulteriore novità riguarda la possibilità di effettuare pagamenti plurimi per gruppi omogenei di trattamenti di cassa integrazione:
- FONDI SENZA CAUSALE COVID;
- FONDI CON CAUSALE COVID;
- CIGO, CIGS, CIGD SENZA CAUSALE COVID;
- CIGO, CIGD CON CAUSALE COVID.
Infine, un’altra novità è l’invio di flussi relativi a periodi su più mensilità, per ridurre il numero di SR41 da trasmettere.