C’è una precisazione rispetto al testo della legge, che riconosce il credito d’imposta del 60% sull’affitto dei negozi per il canone relativo al mese di marzo 2020: per utilizzare l’agevolazione l’affitto deve essere già stato pagato. e’ contenuta nella circolare omnibus dell’Agenzia delle Entrate sul decreto Cura Italia, la n. 8/E del 3 aprile, che contiene anche altri chiarimenti. Ad esempio, il credito d’imposta riguarda esclsuivamente al categoria catastale C/1, i negozi appunto.
Partiamo dalla precisazione relativa al pagamento del canone. Al punto 3.1, la circolare del fisco spiega che
il credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.
Il decreto legge 18/2020 (all’articolo 65) si limitava a riconoscere il beneficio fiscale «al canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020». Il Fisco, rispondendo a un dubbio relativo all’eventuale applicabilità del credito d’imposta al canone di affitto pattuito indipendentemente dal pagamento del medesimo, spiegac che il credito d’imposta
ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.
Il documento di prassi di allinea dunque alla relazione tecnica allegata al dl 18/2020, nella quale ci si riferisce a “spese sostenute nel mese di marzo”. In pratica, si consolida il legame tra principio di cassa e spettanza del bonus.
Non solo: la circolare esclude dal credito d’imposta i canoni relativi a contratti di locazione di immobili accatastati diversamente da quelli C/1. Secondo il documento, non sono agevolabili “i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8“.