Nel 2020 chi perde il lavoro e ha diritto alla NASpI o alla DIS-COLL ha più tempo per presentare domanda. E’ una delle norme previste dal decreto economico sull’emergenza Coronavirus in vigore dal 17 marzo. Prevede che ci siano 128 giorni (e non più 68), per presentare la domanda di disoccupazione senza incorrere nella decadenza. Questa regola si applica per l’intero anno, quindi per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal primo gennaio al 31 dicembre 2020.
Due mesi in più di tempo anche per l’incentivo all’autoimprenditorialità, che riguarda coloro che chiedono la Naspi in un’unica soluzione (quindi, ora possono presentare domanda entro tre mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro).
La proroga è contenuta nell’articolo 33 del dl 18/2020.
Riguarda la NASpI (sussidio disoccupazione lavoratori dipendenti) e la DIS-COLL, l’assegno di sostegno al reddito che spetta invece a collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
In entrambi i casi, le regole ordinarie (precedenti alla proroga contenuta nel dl 18/2020), prevedevano l’obbligo di presentare la domanda entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la decadenza dalla prestazione. Per «agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», viene previsto che nel 2020 ci siano, appunto, 128 giorni di tempo (circa quattro mesi).
Significa che c’è una retroattività, per cui chi è rimasto disoccupato in gennaio e non ha ancora presentato domanda di Naspi, ha ancora tempo per fare la domanda anche se sono già passati 68 giorni (perché non ne sono invece passati 128). In pratica, i termini sono ancora aperti per tutti coloro che sono rimasti disoccupati nel 2020.
Non è chiarissima la regola sulla decorrenza del trattamento. Normalmente, la NASpI e la DIS-COLL spettano a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda. La proroga contenuta nel decreto Coronavirus specifica che, per le domande presentate oltre i termini ordinari, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. L’interpretazione più logica sembra la seguente: anche se la domanda viene presentata oltre il 68esimo giorno successivo al termine del rapporto di lavoro (fattispecie introdotta appunta dal decreto), il trattamento spetta retroattivamente a partire dal 68esimo giorno. Esempio: rapporto di lavoro interrotto il primo marzo 2020. Se la domanda di Naspi viene presentata il primo giugno 2020 (quindi, dopo crica 90 giorni), la Naspi spetta a partire dal 7 maggio.
Per quanto riguarda l’incentivo all’autoimprenditorialità, previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, come detto ci sono 60 giorni di tempo in più per presentare la domanda. Questa proroga riguarda «il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI» per avviare un’attività autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio. Normalmente ci sono 30 giorni di tempo per presentare la domanda all’Inps, nel 2020 invece il termine è allungato a 90 giorni (60 giorni in più).
Infine, ci sono 60 giorni in più di tempo anche per le comunicazioni all’INPS relative a nuovi rapporti di lavoro nel corso della Naspi o della Dis Coll che prevedono la possibilità di proseguire con il sussidio ma in forma ridotta. Nel dettaglio: nuovo rapporto di lavoro subordinato con reddito annuale inferiore al minimo escluso da imposizione (8mila euro), cessazione di uno o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di un lavoratore con reddito inferiore a quello per essere considerato disoccupato (8mila euro per i dipendnti, 4mla 800 euro per gli autonomi), nuova attività autonoma con reddito inferiore a 4mila 800 euro. In pratica, sono tutti i casi in cui il lavoratore conserva il diritto alla Naspi o alla Dis coll pur trovando o mantenendo una nuova occupazione, ma con un assegno ridotto: il calcolo della riduzione è complesso, in estrema sintesi l’assegno è ridotto di una somma pari all’80% del nuovo reddito (le regole sono contenute nell‘articolo 10 del dlgs 22/2015). In genere il lavoratore ha 30 giorni di tempo per effettuare queste comunicazini all’INPS. I termini vengono ora prorogati di 60 gironi, quindi in tutto ci sono 90 giorni (tre mesi) di tempo.