Due mesi in più per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche offerto dall’Agenzia delle Entrate – dal primo marzo è aperto ai consumatori finali il servizio di lettura fatture ricevute – e nuove specifiche tecniche con dettagli sulle tipologie di operazioni.
Sono le novità del provvedimento 28 febbraio 2020, che modifica i precedenti documenti di prassi del Fisco in materia di fatturazione elettronica per quanto concerne consultazione e traasmissione.
Innanzitutto, viene prorogato al 4 maggio 2020 il termine per l’adesione al servizio di consultazione, precedentemente fissato al 29 febbraio. Il termine era già stato prorogato diverse volte. Dal primo marzo è attivo il servizio di consultazione di tutte le fatture ricevute, per i contribuenti che ne fanno richiesta.
Per quanto concerne le specifiche tecniche relative allo schema di fatturazione elettronica, si va incontro alle richieste degli operatori e delle associazioni di categoria. Le nuove regole sono contenute nell’allegato A del provvedimento delle Entrate, che sostituisce i precedenti tracciati. Si applicano a partire dal prossimo 4 maggio. In particolare, vengono rese più puntuali le codifiche “TipoDocumento” e “Natura” rispetto alla normativa fiscale.
E’ in ogni caso previsto un periodo transitorio fino al 30 settembre 2020 durante il quale il Sistema di Interscambio (il postino telematico del Fisco attraverso il quale passano tutte le fatture elettroniche) accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con lo schema attuale sia con quello nuovo appena introdotto, mentre dal prossimo primo ottobre 2020 verranno accettate solo fatture che si basano sulle nuove specifiche tecniche.
In generale, il documento di prassi recepisce le novità normative introdotte con l’articolo 14 del dl 124/2019, che prevede la memorizzazione delle fatture fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. Il servizio dell’Agenzia delle Entrate, lo ricordiamo, rende disponibili in consultazione agli operatori IVA, o ai loro intermediari, le fatture
elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute.