Fatturazione elettronica: tutti i soggetti esclusi

di Noemi Ricci

30 Agosto 2023 16:13

Guida ai soggetti esonerati dall’emissione obbligatoria della fattura elettronica e alla possibilità di optare comunque per l'e-fattura.

L’obbligo di fattura elettronica è entrato in vigore ormai da diversi anni, prima solo per alcuni soggetti, poi via via la platea si è estesa.

Ancora oggi esistono diversi soggetti esonerati da questo adempimento obbligatorio. Vediamo quali sono.

Obbligo di fattura elettronica oggi: per chi?

Nel corso degli anni, il calendario è stato scandito dalle seguenti tappe: la fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI) è obbligatoria da e verso la Pubblica Amministrazione (B2G) da giugno 2014; da luglio 2018 l’obbligo è stato poi esteso anche a subappaltatori e sub-contraenti e alle cessioni di carburanti, ad esclusione di quelle operate presso le stazioni di rifornimento, chiamate ad adeguarsi da gennaio 2019 insieme a tutti i professionisti e le aziende per ogni operazione B2B e B2C; da settembre 2018 la fattura elettronica è obbligatoria anche per le operazioni in ambito Tax free Shopping; da luglio 2022 è scattata l’estensione per i contribuenti in regime forfettario con ricavi da 25mila euro, mentre dal 2024 sarà abolita anche questa deroga.

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Fattura elettronica: chi è esonerato?

Ad oggi, sono ancora esonerati dall’emissione della fattura elettronica i seguenti soggetti:

  • gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e i soggetti che rientrano nel “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), che abbiano un ammontare di ricavi o compensi nell’anno precedente sotto la soglia di 25.000 (dal 2024 scatterà l’obbligo anche per questa categoria);
  • i soggetti che erogano prestazioni sanitarie (medici, specialisti, ospedali, farmacie) inviando dati attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (STS) ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata che ancora. Fino al 31 dicembre 2022 (salvo proroghe), vige infatti il divieto di emissione di e-fattura per tali operazioni;
  • i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica;
  • tutti coloro che sono esonerati dall’emissione delle fatture perché fuori campo IVA.

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Come si calcola la soglia annua dei ricavi?

Ai fini del calcolo del superamento del limite entro il quale i forfettari e i minimi sono esonerati dalla fatturazione elettronica, per coloro che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno, i compensi percepiti devono essere ragguagliati all’anno.

Ad esempio se l’attività è iniziata il 1° luglio 2021 (lavorando 184 giorni) e sono stati incassati 15.000 euro di compensi, tale cifra va ragguagliata all’anno effettuando il seguente calcolo (compensi/giorni lavorati)*giorni totali anno: 15.000/184*365 = 29.755,43, quindi pur avendo percepito 15.000 euro, il professionista supera la soglia di ricavi che vincola l’esclusione dall’e-fattura e sarà obbligato ad emettere fatture elettroniche nel 2022.

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Come funziona l’obbligo di e-fattura per i professionisti sanitari?

Molti professionisti in ambito sanitario che applicano il regime forfettario ci chiedono come comportarsi nel caso in cui il limite per l’esonero dall’e-fattura venga superato e si effettuino sia prestazioni sanitarie che non sanitarie. In questi casi solo prestazioni non sanitarie dovranno essere certificate con fattura elettronica.

Posso scegliere di emettere e-fattura anche se non ho l’obbligo?

Sì. Per i forfettari e i soggetti in regime di vantaggio entro la soglia di ricavi per l’esonero dall’e-fattura, la fatturazione elettronica rimane una strada percorribile, ovvero possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.

Le regole tecniche stabilite in tale provvedimento consentono di gestire l’emissione e la ricezione via SdI anche di eventuali fatture elettroniche “fuori campo IVA”. Qualora si decida di emettere una fattura per certificare queste operazioni, bisognerà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML, inserendo come “codice natura” delle operazioni “N2.2”.