Chi presenta la domanda per l’assegno di natalità 2020 senza avere ISEE in corso di validità avrà diritto alla prestazione ma nella misura minima, con eventuale successiva integrazione in caso di presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente; i genitori che chiedono il bonus asilo nel 2020, dopo averlo già utilizzato nel 2019, hanno a disposizione una domanda precompilata.
Sono alcune delle precisazioni contenute nelle circolari attuative INPS su bonus bebè e asilo nido, entrambe misure prorogate dalla manovra 2020 nell’ambito del pacchetto famiglia. Nel dettaglio:
- la circolare 26/2020 spiega le novità relative al bonus per i figli nati o adottati nel corso del 2020, che riguardano in particolare le nuove soglie ISEE (comma 340, legge 160/2019);
- la circolare 27/2020 sul bonus asilo, rimodulato in base al reddito, sale a 3mila euro annui per chi ha un ISEE fino a 25mila euro.
Bonus bebè
Il bonus bebè spetta per 12 mensilità. La prestazione spetta nei seguenti importi:
- ISEE fino a 7mila euro: pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo (quindi, 160 euro al mese per il primo figlio o 192 euro al mese per il figlio successivo al primo);
- ISEE fra 7mila e 40mila euro: bonus bebè di 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo, quindi rispettivamente, 120 euro o 144 euro al mese;
- ISEE superiore a 40mila euro: assegno di natalità pari a 960 euro o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo (rispettivamente, 80 euro o 96 euro al mese).
Le regole di presentazione della domanda – che va presentata entro 90 giorni dalla nascita. – restano quelle previste negli scorsi anni: utilizzando l’apposito modello SR163 utilizzando il servizio INPS online, effettuando l’invio via PEC o posta elettronica ordinaria, consegna a mano o spedizione in originale alla sede INPS competente. La circolare dettaglia i principi generali e le modalità applicative specifiche.
Una novità applicativa 2020 riguarda la possibilità di ottenere il bonus bebè anche in assenza di ISEE: in questo caso, sottolinea l’INPS, «la prestazione verrà erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo e l’Istituto invierà una comunicazione al richiedente contenente l’avvertenza che, in assenza di un ISEE valido, è possibile riconoscere solo l’importo minimo. Se l’ISEE viene presentato successivamente, «l’importo dell’assegno potrà essere integrato della differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido».
Esempio: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020, la domanda è presentata il 2 febbraio (nei 90 giorni), la DSU non presente al momento della domanda è presentata successivamente il 3 marzo. L’integrazione viene corrisposta per i mesi di marzo ed aprile, mentre per gennaio e febbraio 2020 resta fermo l’importo minimo (80 euro o 96 euro).
N.B Il termine per inviare telematicamente la documentazione di spesa del bonus nido 2019 è invece fissato al 1° aprile 2020 tramite la funzione “Allegati” del servizio online INPS o tramite l’app INPS mobile, attraverso il servizio “Bonus nido allegazione”.
Bonus asilo nido
Il bonus asilo è stato prorogato dal comma 343, della legge 160/2019, che ha incrementato l’importo fino a 3mila euro in presenza di ISEE fino a 25mila euro, e fino a 2mila 500 euro se l’ISEE è da 25mila 001 euro a 40mila euro. Resta pari a 1.500 euro l’agevolazione per chi ha un ISEE superiore a 40mila euro. Ricordiamo che il bonus può essere utilizzato per l’asilo nido (pubblico o privato) oppure per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.
Anche in questo caso, vale la regola della prestazione minima in assenza di ISEE. Quindi, in assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino ad un massimo di 3mila euro annui, sussistendone i requisiti.
Esempio: domanda di bonus asilo nido presentata a febbraio 2020, la DSU non è presente al momento della domanda e, pertanto, non è possibile stabilire la fascia di ISEE di riferimento. Successivamente, in data 3 marzo, viene presentata la DSU con ISEE minorenni valida. L’integrazione viene corrisposta a partire da tale mese sulla base dell’ISEE, mentre per febbraio resta fermo l’importo minimo di 136,37 euro, sempre che il richiedente abbia documentato una spesa per tale importo.
La domanda si presenta in via telematica, attraverso il servizio online INPS, contact center multicanale, opure tramite intermediari. Bisogna indicare quale dei due benefici si richiede. E’ prevista una modalità agevolata per coloro che hanno già utilizzato il bonus asilo nel 2019: se è presente nella procedura INPS la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità da settembre a dicembre 2019, la domanda verrà precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di bonus preesistente. Il richiedente potrà poi inoltrarla confermando o modificando i dati precaricati in procedura, allegando la documentazione prevista.