Con il concretizzarsi della Brexit e l’entrata in vigore del periodo transitorio – dal primo febbraio al 31 dicembre 2020 – previsto dall’accordo di recesso, il Regno Unito continuerà ad applicare il diritto dell’Unione Europea.
Tutte le istruzioni operative del caso per cittadini e imprese, in materia di prestazioni assistenziali e previdenziali, sono state fornite dall’INPS con la circolare 16/2020 del 4 febbraio, che nello specifico analizza: prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione e malattia, maternità e paternità, legislazione applicabile, distacchi di lavoratori all’estero, recuperi di contributi e prestazioni indebite, modalità di scambio informazioni.
Per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni previdenziali, durante il periodo transitorio ai cittadini dell’Unione e del Regno Unito continueranno ad applicarsi i regolamenti comunitari in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.
Ambito di applicazione Brexit
- Cittadini dell’Unione europea e del Regno Unito e loro familiari e superstiti, soggetti alla legislazione del Regno Unito e dell’Unione e/o che risiedono nel Regno Unito o nell’Unione.
- Apolidi, rifugiati e cittadini di Paesi terzi che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 859/2003 (cfr. le circolari n. 118/2003 e n. 51/2011), loro familiari e superstiti.
- Tutti coloro che hanno il diritto di soggiornare nel territorio del Regno Unito o dell’Unione europea, finché mantengono tale diritto.
- Cittadini dei Paesi SEE (Islanda, Lichtenstein e Norvegia) e della Svizzera purché concludano accordi specifici con il Regno Unito applicabili ai cittadini dell’Unione, e con l’Unione europea applicabili ai cittadini del Regno Unito.
=> Brexit al via: effetti su commercio, viaggi, studio e lavoro
Collaborazione amministrativa
Per lo scambio di informazioni sulla sicurezza sociale con il Regno Unito, si continua ad utilizzare il sistema elettronico EESSI (“Electronic Exchange of Social Security Information”).
Prestazioni pensionistiche
Per i cittadini comunitari e del Regno Unito continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, anche qualora la domanda di pensione sia stata presentata successivamente al periodo transitorio. Per perfezionare il requisito contributivo per accedere a benefici come la prosecuzione volontaria o la maternità al di fuori del rapporto di lavoro, sono totalizzabili i periodi maturati nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020.
Le prestazioni speciali di carattere non contributivo (maggiorazione sociale e integrazione al minimo) vengono erogate nello Stato membro in cui gli interessati risiedono in base ai criteri previsti dalla legislazione locale. Durante il periodo transitorio, il quadro normativo rimane invariato.
Prestazioni a sostegno del reddito
Durante il periodo transitorio restano invariate le regole sulla totalizzazione dei periodi assicurativi per il raggiungimento del requisito ai fini delle prestazioni di sicurezza sociale. Questo, per tutti i periodi assicurativi maturati fino al 31 dicembre 2020, anche per le domande presentate successivamente, sempre che facciano riferimento a situazioni verificatesi prima.
Analogamente, i periodi assicurativi maturati sotto la legislazione del Regno Unito fino al 31 dicembre 2020, sono presi in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti, anche se la domanda di prestazione viene presentata successivamente.
Prestazioni di disoccupazione
Per tutto il periodo transitorio restano valide le disposizioni relative a totalizzazione dei periodi assicurativi, esportabilità delle prestazioni di disoccupazione, erogazione delle prestazioni ai lavoratori frontalieri e transfrontalieri e rimborsi tra Istituzioni.
Prestazioni familiari
Per effetto del periodo transitorio, anche per le prestazioni familiari continueranno ad applicarsi i regolamenti comunitari fino alla data del 31 dicembre 2020. Questo vale anche per gli assegni previsti dalla normativa italiana (ANF e AF) nei confronti di un cittadino britannico.
Malattia, maternità e paternità
Ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni in denaro, sarà possibile totalizzare i periodi derivanti da attività lavorativa svolta nel Regno Unito con quelli maturati in Italia. Pertanto, possono essere accolte sia le domande di prestazione presentate entro la data del 31 dicembre 2020 che quelle presentate successivamente.
Distacco lavoratori all’estero
Fino al 31 dicembre 2020 continuano a trovare applicazione le disposizioni del Titolo II dei regolamenti comunitari (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009. La validità delle certificazioni non potrà invece riguardare periodi successivi.
Recupero contributi e prestazioni indebite
Infine, anche per il recupero di contributi e prestazioni indebite, nonché per i rimborsi e la compensazione, restano validi i regolamenti (CE) n. 883/2004 (articolo 84) e n. 987/2009 (articoli 58, 70 e seguenti) fino al termine del periodo transitorio (31 dicembre 2020).