Da quale periodo di imposta entra in vigore la stretta in manovra 2020 e quali forfettari possono ancora emettere fattura cartacea invece che scontrino elettronico: sono due delle questioni più urgenti su cui, dopo la riforma del regime agevolato contenuta nella Legge di Bilancio 2020 e l’entrata in vigore dei corrispettivi telematici, si attendono definitivi chiarimenti del Fisco.
Ci sono state dichiarazioni, anche istituzionali (ad esempio in occasione di Telefisco 2020) tuttavia mancano documenti di prassi che possano rappresentare una sorta di interpretazione autentica e fugare incertezze normative.
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Applicabilità nuovi requisiti
In primo luogo, la questione dell’applicabilità delle nuove regole dal periodo d’imposta 2020. Dopo le richieste dal mondo dei professionisti, che in virtù dello Statuto dei Contribuenti chiedono un periodo cuscinetto di almeno 60 giorni e lo slittamento di un anno della stretta sui forfettari, arrivano due interrogazioni parlamentari in commissione Finanze alla Camera, che chiedono precisazioni al Governo.
Il punto è il seguente: in manovra c’è una stretta sul regime forfettario, con nuovi paletti relativi a spese per collaboratori (massimo 20mila euro annui) e compatibilità con redditi da lavoro dipendente (massimo 30mila euro). Ma la Legge di Bilancio approvata a fine 2019 ed entrata in vigore il primo gennaio 2020 non ha lasciato tempo ai contribuenti di recepire le novità in apparente violazione dello Statuto del Contribuente, che richiede almeno 60 giorni per l’applicabilità di novità fiscali.
In realtà ci sono già state precisazioni in questo senso da parte del Governo. Maria Cecilia Guerra, sottosegretario all’Economia, nelle scorse settimane ha precisato che le novità si applicano dal primo gennaio così come avvenne nel 2016 con la precedente riforma del regime.
In ogni caso, Guerra ha anticipato chiarimenti ufficiali. Si attende quindi una definitiva interpretazione autentica. E la risposta alle interrogazioni parlamentari potrebbe rappresentare un importante momento chiarificatore.
Corrispettivi elettronici
Più complessa la questione del rapporto fra regime forfettario e scontrino elettronico. La novità è introdotta dall’articolo 2 del dlgs 127/2015, che prevede l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi quotidiani per tutti i commercianti e gli artigiani dallo scorso primo gennaio.
Se il contribuente effettua solo operazioni con fattura, non ha obbligo di scontrino elettronico. Ma non è chiarissimo come questa norma si armonizzi con l’esclusione dei Forfettari dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Par di capire, in base ad anticipazioni fornite in occasione di Telefisco, che almeno una parte dei forfettari (quelli esplicitamente esclusi dall’obbligo di scontrino elettronico in base ai decreti del Mef del 14 maggio e del 24 dicembre 2019) possano continuare ad emettere fattura cartacea in luogo del documento digitale.
Ci sono però interpretazioni più estensive in base alle quali tutti i forfettari che effettuino esclusivamente operazioni con fattura possano essere esonerati dal nuovo adempimento, potendo emettere esclusivamente fattura, in forma elettronica oppure cartacea.
Su questo punto non resta che attendere la Circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate, che come da tradizione fornisce le risposte definitive ai quesiti posti dai professionisti del settore e dalla stampa specializzata in occasione di Telefisco.