Rispondendo all’interpello n. 14/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il perimetro di applicazione dell’iperammortamento nei casi in cui i beni agevolabili vengano dati a noleggio a clienti che li utilizzano temporaneamente presso cantieri esteri.
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Iperammortamento per beni all’estero
A porre il quesito è stata una società che opera in via prevalente nel campo del noleggio dei macchinari e di attrezzatura tecnica per l’edilizia, incluso il montaggio e lo smontaggio di tali beni e che stipula con i clienti dei cd. “noli a freddo”, sulla base dei quali il macchinario è messo a disposizione dei locatari mediante il trasporto diretto, da parte dell’istante, presso il cantiere richiesto dal cliente. Il dubbio nasceva dal fatto che talvolta i beni dati in noleggio vengono temporaneamente impiegati dai clienti italiani nei loro cantieri situati all’estero, previa autorizzazione.
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L’Amministrazione finanziaria chiarisce in particolare che l’agevolazione può essere fruibile anche in queste ipotesi, applicando l’art. 7, comma 4, D.L. n. 87/2018, con cui è previsto che l’agevolazione dell’iperammortamento sia riconosciuta anche qualora i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che i beni oggetto di interpello possano essere temporaneamente utilizzati anche fuori del territorio dello Stato senza perdere l’agevolazione. La situazione descritta nel caso di specie non rappresenta causa di esclusione dall’iperammortamento, non trattandosi di una delocalizzazione temporanea dei beni a struttura situata all’estero, ai sensi del citato articolo 7, comma 1, del Decreto Dignità (decreto legge n. 87/2018, convertito in Legge n. 96/2018), in quanto i beni mantengono un nesso funzionale con l’attività di impresa svolta sul territorio nazionale.