Con Principio di Diritto n. 1/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione da parte dei marketplace, o meglio del soggetto passivo che facilita le vendite a distanza, ad esempio mediante piattaforme di e-commerce, introdotto dal legislatore con l’obiettivo di contrastare l’evasione IVA nel campo degli scambi commerciali a distanza.
Marketplace e obblighi di comunicazione al Fisco
Il riferimento è all’art. 13, D.L. n. 34/2019, il quale prevede che il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, debba trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati dei fornitori (denominazione, dati anagrafici, numero totale unità vendute in Italia, ecc) che abbiano realizzato, grazie alla loro intermediazione, almeno una vendita nel periodo di riferimento.
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I soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza consentendo, tramite un’interfaccia elettronica, un contatto tra venditore e acquirente, compresa la partecipazione (diretta o indiretta) alle attività inerenti la determinazione delle condizioni generali della cessione, la riscossione del pagamento effettuato, o l’ordine o la consegna dei beni, sono tenuti a comunicare i dati relativi alle vendite stesse in loro possesso in base al Provvedimento delle Entrate del 31 luglio 2019.
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Fornitura software esonerata
Non rientra in tali obblighi la fornitura software gestionali che consentano ai soggetti che effettuano le vendite a distanza la creazione e utilizzo di negozi on-line, in relazione ai quali, il fornitore del programma non abbia titolo per effettuare attività di controllo e supervisione dei beni venduti, nè di partecipare all’ordinazione.