Fattura elettronica riepilogativa per le prestazioni di servizi

di Anna Fabi

Pubblicato 22 Aprile 2022
Aggiornato 26 Aprile 2022 10:54

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Fattura riepilogativa per le prestazioni di servizi: tempi di emissione, modalità di trasmissione elettronica e fatturazione di servizi accessori.

La fattura riepilogativa per le prestazioni di servizi (articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212) permette di documentare, con una fattura unica, tutte le prestazioni eseguite nel mese nei confronti del medesimo cliente. Tra i documenti di prassi che illustrano le modalità applicative di questo strumento in relazione all’obbligo di fatturazione elettronica, c’è anche un interpello dell’Agenzia delle Entrate (n. 8/2020) che ne chiarisce i termini.

Fattura elettronica riepilogativa

In presenza di una fattura riepilogativa che documenta più prestazioni rese nel mese, non è esatto parlare di fatturazione riepilogativa differita qualora il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all’emissione della fattura, pertanto il momento impositivo coincide con l’emissione della fattura stessa che va, quindi, trasmessa allo SdI entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

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In queste ipotesi si può scegliere se allegare o meno al file xml che contiene il riepilogo di tutte le prestazioni eseguite nell’arco del mese, trasmesso allo SdI, a patto di garantirne la conservazione sostitutiva a norma alternativamente, in modalità cartacea o elettronica.

Fattura riepilogativa differita

La procedura seguita non rientra nella fattispecie disciplinata dall’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), con la conseguente facoltà di trasmettere la fattura mediante Sistema di Interscambio (SdI) entro il giorno 15 del mese successivo all’esecuzione del trasporti (c.d. fattura riepilogativa differita). Da qui il diverso termine per l’invio allo SdI. Il rinvio operato non assolve peraltro gli obblighi previsti dal decreto IVA.

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Fatturazione di servizi accessori

In presenza di prestazioni accessorie è consentito di fatturare tali prestazioni accessorie separatamente da quelle principali, purché si indichino gli estremi delle fatture relative a queste ultime, compilando nel tracciato della fattura elettronica l’apposita sezione 2.1.10 “Fattura principale” (non la sezione 2.2 “DatiBeniServizi”).

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La mancata allegazione della lista descrittiva, non essendo considerata una violazione, non implica invece l’applicazione di sanzioni.