La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) precompilata ai fini ISEE – che prevede l’inserimento nel modello di alcuni dati autodichiarati dal cittadino assieme ad altri forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS – dal 2020 è disponibile direttamente sul sito web dell’INPS, anche tramite delega al CAF.
Tutti i dettagli e le istruzioni sono contenuti nel DM del Lavoro 9 agosto 2019 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 4 ottobre 2019), che ha disciplinato l’accesso alla DSU precompilata, le componenti della DSU precompilata che continuano ad essere autodichiarate, nonché le omissioni o difformità rispetto al patrimonio mobiliare dichiarato.
Le specifiche tecniche sono invece delineate dal provvedimento congiunto INPS/Entrate dello scorso 20 dicembre 2019, in base al quale dal mese di gennaio 2020 parte la sperimentazione per i nuclei familiari che presentano la DSU all’INPS in modalità web sul portale dell’Istituto. Ovviamente è sempre possibile presentare una DSU non precompilata.
Lo rende noto l’INPS con il Messaggio n.96 del 13 gennaio.
La DSU precompilata
Chi può presentarla Può scegliere di presentare la DSU precompilata il cittadino che è stato delegato da ogni componente del nucleo familiare, di cui fornisce pertanto le informazioni reddituali e patrimoniali.
Come accedervi Il dichiarante (o il CAF tramite dfelega) accede alla DSU precompilata tramite autenticazione (PIN INPS, credenziali Agenzia Entrate, SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei servizi, CIE – Carta di identità elettronica 3.0) e autodichiarazione della delega del nucleo familiare, utilizzando le funzionalità del portale INPS.
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Come funziona
Il dichiarante compila la DSU inserendo solo i dati sul nucleo e poche altre informazioni non del tutto note (ad esempio la casa di abitazione). Una volta presentato il modello, si ottiene una ricevuta, nel frattempo l’Agenzia delle Entrate effettua le sue verifiche e quindi trasmette all’INPS i dati in proprio possesso precompilati, che devono essere poi accettati o modificati dal dichiarante entro tre mesi. A quel punto si devono indicare gli ulteriori dati del Foglio componente che continuano ad essere autodichiarati.
Soltanto a questo punto viene calcolato l’ISEE e reso disponibile.
Redditi da dichiarare
Il dichiarante deve indicare in alternativa:
- l’importo indicato nel rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi come risulta dal modello 730-3 – o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche dell’anno precedente la presentazione della DSU;
- l’assenza di dichiarazione se non si è presentato nessun modello.
Patrimoni da dichiarare
Se al 31 dicembre del secondo anno precedente, il valore del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente della famiglia è inferiore a 10.000 euro, si deve indicare, in alternativa:
- rapporti finanziari con valore complessivo inferiore a tale soglia;
- assenza di rapporti.
Se al 31 dicembre del secondo anno precedente, il valore del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente della famiglia è pari o superiore a 10.000 euro, si deve indicare, in alternativa:
- il saldo contabile al 31 dicembre dell’annualità rilevante ai fini ISEE di uno dei depositi e conti correnti di cui al Quadro FC2, sez. I della DSU;
- il valore alla stessa data di una delle “altre forme di patrimonio mobiliare” di cui al Quadro FC2, sez. II.
In presenza di un conto cointestato e di uno non cointestato, si dovranno indicare i dati di quest’ultimo. In caso di più conti non cointestati dovrà essere indicato, se disponibile, uno tra quelli con valore positivo.
Se si presenta la DSU precompilata tramite CAF, questi dati devono essere forniti anche con riferimento al dichiarante.
Dati precompilati
Per la precompilazione della DSU vengono utilizzate le informazioni presenti negli archivi INPS, Anagrafe tributaria, Catasto, le informazioni su saldi e giacenze medie dei rapporti finanziari dei componenti del nucleo familiare. Su redditi e patrimoni vengono precompilati i campi relativi a:
- redditi e spese dichiarati (sez. II e III del Quadro FC8);
- trattamenti INPS (sez. III del Quadro FC8);
- patrimonio mobiliare in Italia (Quadro FC2) con esclusione di partecipazioni in spa non quotate e società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali;
- fabbricati in Italia (Quadro FC3);
- canone di locazione della casa di abitazione (Quadro B).
I soli dati che non possono essere modificati (sezioni II e III del Quadro FC8) sono:
- trattamenti INPS;
- componenti reddituali già dichiarate ai fini fiscali (Modello 730, Modello Redditi).
Se necessario, quindi, bisogna compilare il Modulo integrativo (Modulo FC.3) per chiederne la rettifica.
Esempio fornito dall’INPS
- Nucleo familiare formato da 2 componenti;
- Valore patrimonio mobiliare complessivo dichiarato 11.000 euro;
- Franchigia patrimonio mobiliare 8.000 euro;
- Valore patrimonio mobiliare complessivo risultante dall’Anagrafe dei rapporti 20.000 euro.
In questo caso di deve dichiarare l’missione/difformità (perché 20.000-11.000>=5.000 euro) e indicare che il valore del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare risultante nell’Anagrafe dei rapporti è superiore, rispetto a quanto dichiarato, di 5.000 euro.
In entrambi i casi saranno riportati: i codici fiscali dei componenti per i quali sono state rilevate omissioni o difformità, l’elenco dei rapporti finanziari esistenti nell’Anagrafe dei rapporti, il codice fiscale dell’operatore finanziario e la sua denominazione (Banca, Poste italiane, ecc.), la data di inizio ed eventuale fine dei rapporti finanziari.
Omissioni o difformità
In caso di omissioni o difformità nella DSU precompilata, il cittadino che richiede una prestazione potrà:
- fare domanda usando l’ISEE con omissioni o difformità,
- presentare nuova DSU completa,
- richiedere al CAF la rettifica della DSU con effetto retroattivo, ma solo se è il responsabile dell’errore materiale.
Nuovi modelli ISEE 2020
Il DM n. 497 del 31 dicembre 2019 riporta i nuovi modelli ISEE 2020 e le relative istruzioni, che dal primo gennaio 2020 sostituisce i precedenti.