L’obbligo di scontrino elettronico, previsto dal Fisco nel percorso di dematerializzazione delle procedure e di lotta all’evasione, ha fatto seguito negli ultimi anni all’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica. I due adempimenti non vanno però confusi, vediamo dunque di fare chiarezza e spiegare in dettaglio cosa sono scontrino elettronico ed e-fattura, con particolare riferimento alle differenze tra i due documenti informatici.
Fattura elettronica
La fattura elettronica, ormai lo sappiamo bene, è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso in modalità telematica al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate e recapitato tramite lo stesso mezzo al soggetto ricevente. La fatturazione elettronica prevede la creazione in formato XML del documento fiscale, garantendone inalterabilità e integrità nel tempo. Dal 1° luglio 2022 è estesa anche ai soggetti in regime agevolato e ai contribuenti nel regime dei forfettari, nel caso in cui superino il tetto annuo di fatturato di 25mila euro (dal 2024, tale soglia dovrebbe comunque decadere).
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Scontrino elettronico per i corrispettivi
Lo scontrino elettronico è, in poche parole, la versione digitale del classico scontrino di carta, al quale abbiamo detto addio insieme al 2019. Esercenti e partite IVA sono obbligati alla memorizzazione elettronica e all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, entro 12 giorni, dei dati necessari ai fini fiscali, i corrispettivi giornalieri. Per adempiere è necessario dotarsi di registratori di cassa telematici (per l’acquisto e l’adeguamento sono stati previsti negli scorsi anni anche dei bonus fiscali) o, in alternativa, utilizzare il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul portale Fatture e Corrispettivi, accessibile anche mediante app FatturAE.
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Scontrino e fattura: differenze
Da quanto esposto, è chiaro che le differenze tra lo scontrino elettronico e la fattura elettronica sono uguali a quelle per i medesimi documenti cartacei. Solitamente ricevuta e scontrino fiscale vengono emessi nei confronti di soggetti privati, non titolari di partita IVA. Ricordiamo che la differenza tra ricevuta fiscale e scontrino consiste nella presenza, o meno, di alcuni elementi aggiuntivi: il primo è più veloce e meno dettagliato, la seconda si utilizza quando si vogliono dettagliare maggiormente le voci e comprende anche i dati fiscali del soggetto che riceve la prestazione, il servizio, o la merce. Lo scontrino contiene un importo unico che comprende sia l’imponibile che l’IVA.
La fattura viene invece emessa a soggetti con partita IVA, in genere professionisti e aziende, ma per la vendita di beni che per la fornitura di servizi, può anche essere emessa verso soggetti privati senza partita IVA, inserendo nella fattura il codice fiscale del cliente. Nella fattura vengono indicati degli elementi distinti dettagliatamente, ovvero: l’imponibile, l’aliquota IVA e la distinzione tra totale al netto dell’IVA e totale lordo.
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Da scontrino a documento commerciale
Per il cliente il più grande cambiamento dovuto alla digitalizzazione dei corrispettivi è stato quello di non ricevere più uno scontrino o una ricevuta in formato cartaceo, ma un documento commerciale (cartaceo o via email), non valido a fini fiscali, ma utile come prova di acquisto per resi e garanzie.
La legge prevede che chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, debba certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate, tenendo fermo l’obbligo di emissione di fattura elettronica da parte dell’esercente su richiesta dal cliente.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, i nuovi soggetti che dal 1° luglio saranno coinvolti nell’obbligo di emissione di fattura elettronica, varranno anche le regole di emissione scontrino elettronico ma nell’unico caso in cui svolgessero attività di commercio al minuto per le quali non è obbligatoria la e-fattura ma lo è la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.