Ancora uno slittamento per la scadenze delle adesioni al servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture offerto dall’Agenzia delle Entrate sul portale Fatture e corrispettivi. Si potrà scegliere questa opzione fino al 28 febbraio 2021.
Il provvedimento di proroga ridefinisce anche il periodo transitorio fissandolo fino alla stessa data rispetto all’originario 30 settembre. Infine, si istituisce una nuova funzionalità per chi utilizza un web service per interagire con il Sistema di Interscambio (SdI).
Report e reinoltro fatture
Il nuovo servizio permette di creare una reportistica delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate (ricevute e trasmesse) e di reinoltrare i documenti fiscali non recapitati al contribuente per “Impossibilità di recapito”, facendo sì che che si possa impostare automaticamente come data di consegna quella della ritrasmissione (con valore ai fini fiscali).
Il soggetto che riceve le fatture elettroniche mediante un sistema di cooperazione applicativa tramite “web service” […] può richiedere la ritrasmissione delle fatture in mancato recapito per il tramite del servizio di quadratura e reinoltro […]. In tal caso la data di ricezione di quest’ultime è rappresentata dalla data in cui la fattura elettronica è stata ricevuta dal sistema del soggetto che richiede la ritrasmissione.
Fatture: consultazione online
Il nuovo slittamento del termine di adesione si è reso ancora una volta necessario a completare adeguamenti tecnici in recepimento di modifiche normative.
=> Come aderire al servizio di consultazione fatture
Possono aderire sia gli operatori IVA o i loro intermediari delegati, che i consumatori finali. Si ricorda che per motivi di privacy è necessario che il soggetto renda esplicita la propria adesione al servizio. Per gli operatori IVA l’adesione può essere segnalata anche tramite intermediario delegato al servizio. In caso di mancata adesione al servizio, l’Agenzia delle Entrate procederà alla cancellazione dei file xml delle fatture elettroniche memorizzati nel periodo transitorio, entro 60 giorni dal termine del periodo a disposizione per effettuare l’adesione stessa.
In caso di adesione al servizio, il termine per la cancellazione è di 60 giorni dal termine del periodo di consultazione (31 dicembre dell’anno successivo).