Con la risposta all’interpello n. 518/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulla procedura di conservazione delle dichiarazioni dei redditi e della relativa documentazione nel caso in cui il contribuente opti per il formato digitale.
Nel qual caso, i documenti devono essere formati e conservati nel rispetto delle regole del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il contribuente e/o il sostituto d’imposta devono anche sottoscrivere e conservare la dichiarazione fiscale originale, mentre l’incaricato alla trasmissione dovrà conservare la “copia” della dichiarazione trasmessa (chiarimento già fornito con le risoluzioni nn. 298/2007, n. 354/2008 e 194/2009).
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Conservazione digitale dichiarazioni fiscali
Il dubbio era stato sollevato da un intermediario abilitato alla presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali, in base all’articolo 3 del Dpr n. 322/1998 il quale, ricordano le Entrate, prevede che:
I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione nonché, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 1 e copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di ricezione della dichiarazione.
Il comma 6-bis stabilisce che:
L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d’imposta.
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La sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni dei redditi, precede l’invio telematico, mentre la dichiarazione inviata va sottoscritta solamente dal contribuente e/o sostituto d’imposta e non dall’intermediario.
Il comma 9-bis prevede poi che:
I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l’Amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 1.
La dichiarazione, trasmessa telematicamente all’Agenzia dall’intermediario può poi essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet, o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, o PEC, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente. Una volta ricevuta la dichiarazione il contribuente può decidere se stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico o conservarla anche in modalità elettronica. In questa seconda ipotesi, il contribuente non è chiamato ad applicare le regole di conservazione digitale del CAD. In caso di richiesta da parte del Fisco, il contribuente potrà esibirla su supporto analogico con sottoscrizione autografa.
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Se invece il contribuente vuole conservare le dichiarazioni esclusivamente in formato digitale, deve rispettare le regole del CAD al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità dell’atto, mediante apposizione della firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata, o una firma elettronica avanzata.