Ultimi giorni per i contribuenti che vogliono utilizzare la riapertura dei termini prevista per rottamazione e saldo e stralcio: la scadenza è il 2 dicembre ma ci sono cinque giorni di tolleranza, per cui (tenendo conto che il 7 dicembre è sabato), c’è tempo fino al 9 dicembre.
Tale opzione è segnalata anche sui canali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione:
Il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, consente un ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento della rata rispetto alla scadenza, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione.
Per pagare la rata scaduta sabato 30 novembre (slittata a lunedì 2 dicembre) hai ancora tempo fino a lunedì 9 dicembre.
La riapertura riguarda coloro che hanno aderito alle due opzioni di pace fiscale senza però pagare la prima o unica rata di luglio. La norma (contenuta nel dl fiscale in vigore) primaria indicava come scadenza sabato 30 novembre, slittato dunque a lunedì 2 dicembre. Ed in virtù del periodo cuscinetto, si dovrebbe poter pagare fino a 9 dicembre.
Quanto, cosa e come pagare
Il versamento va effettuato utilizzando i bollettini allegati alla comunicazione delle somme dovute, che l’agente della riscossione ha inviato accettando l’adesione alla pace fiscale. Online c’è un servizio che consente di richiederne il duplicato.
E’ anche possibile regolarizzare la propria posizione solo in relazione ad alcune delle cartelle esattoriali ammesse alla pace fiscale, utilizzando l’apposito servizio “Conti Tu” dell’agente della riscossione.
I versamenti possono essere effettuati utilizzando la procedura “Paga online“(disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e sulla app Equiclick), oppure direttamente in banca o alle Poste (anche attraverso i relativi servizi di home banking), ai bancomat con i servizi Cbill, dai tabaccai abilitati.
Attenzione: chi non effettua gli adempimenti nei termini previsti (entro il 9 dicembre), perde definitivamente il diritto alla pace fiscale e di conseguenza riprendono le normali attività di riscossione sulle cartelle non pagate.