Le imprese del settore edile che intendono chiedere la riduzione contributiva per gli operai a tempo pieno hanno a disposizione l’apposito modulo nel proprio Cassetto Previdenziale: la domanda va inviata entro il 15 febbraio 2025.
La riduzione contributiva, per l’anno 2024, è pari all’11,5%, come previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del maggio scorso.
Requisiti di accesso alla riduzione contributiva
L’agevolazione (prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341) riguarda i contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. I datori di lavoro ammessi sono invece quelli con i seguenti codici statistici contributivi:
- imprese industria da 11301 a 11305;
- imprese artigianato da 41301 a 41305;
- codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
I requisiti per le aziende edili: regolarità contributiva certificata tramite DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), assenza di condanne per violazioni della sicurezza negli ultimi cinque anni e rispetto dei contratti collettivi di settore, sia a livello nazionale sia locale.
Il datore di lavoro non può applicare lo sgravio a rapporti di lavoro che siano già oggetto di altre agevolazioni.
Domanda, Uniemens e scadenze
Le imprese possono richiedere la riduzione tramite flusso Uniemens, fino al periodo di competenza di gennaio 2025.
La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 15 febbraio 2025. La richiesta si può inviare con modello Rid-Edil, disponibile nel Cassetto INPS, alla sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
In caso di esito positivo, viene attribuito il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025.
Il calcolo dello sgravio va effettuato al netto di misure compensative eventualmente spettanti, degli altri contributi sociali previsti dagli articoli 120 legge 388/2000, e articolo 1 commi da 361 e 362 della legge 266/2005 e del contributo ai fondi interprofessionali per la formazione continua.
L’INPS fornisce tutte le indicazioni operative con Circolare 93/2024.