Il decreto Fiscale collegato alla nuova Manovra 2020 mira a modificare le scadenze per la presentazione della dichiarazione dei redditi, concedendo più tempo per presentare il modello 730 (con precompilata a disposizione dei contribuenti 15 giorni dopo l’attuale termine) e le certificazioni uniche (CU). Sarebbe anche ampliata l’assistenza fiscale, includendo nuove fattispecie reddituali.
Si tratta di novità introdotte dai relatori al decreto legge – con l’emendamento firmato da Carla Ruocco (M5s) e Gian Mario Fragomeli del Pd – con l’intenzione di migliorare la qualità dei dati del modello precompilato, incentivandone l’utilizzo da parte dei contribuenti.
=> Dichiarazione dei redditi tardiva, regole e sanzioni
Il nuovo calendario fiscale
Le scadenze sarebbero così modificate:
- la presentazione del modello 730 slitterebbe al 30 settembre di ogni anno invece dell’attuale 23 luglio, per consentire agli intermediari di avere a disposizione tutti i dati nella dichiarazione precompilata e ridurre la possibilità di errore per i contribuenti, disponendo anche di un più ampio termine per utilizzare il modello 730 precompilato;
- i datori di lavoro avrebbero tempo fino al 16 marzo per l’invio della Certificazione Unica (l’ex CUD) al Fisco, in luogo dell’attuale 7 marzo;
- la dichiarazione dei redditi precompilata, invece dell’attuale 15 aprile, sarebbe pertanto pronta per la visualizzazione il 30 aprile di ogni anno.
=> IVA Precompilata dal 2020: dichiarazioni e liquidazioni online
Modello 730: nuova platea
L’altra grande novità è che, dal prossimo anno, dovrebbero potersi avvalere del modello 730 non solo i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o di pensione, ma anche i titolari di redditi fondiari o redditi da lavoro autonomo occasionale.
Conguagli 730 con termine mobile
Le tempistiche modificate dell’assistenza fiscale andrebbero poi ad incidere sui tempi per i conguagli da parte dei sostituti d’imposta, anche se la relazione di accompagnamento dell’emendamento precisa che:
Al fine di garantire che l’esecuzione dei conguagli sia a credito o a debito siano effettuati tempestivamente senza essere procrastinati a ridosso della scadenza del 30 settembre, sono individuati dei precisi termini che il Caf/professionista e il sostituto d’imposta devono rispettare. Lo spostamento dei termini non riguarda il termine ultimo entro il quale devono essere completate le operazioni di conguaglio pertanto queste devono essere concluse entro l’anno in cui si svolge l’assistenza fiscale.
=> Assistenza INPS per la verifica dei conguagli da 730
Sul fronte dei conguagli (a debito o a credito), la grande novità è che il sostituto di imposta dovrebbe effettuarli non a termine fisso, come avviene oggi con la busta paga di competenza di luglio, bensì a termine mobile, ossia con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile. Analoghe modifiche sono apportate in caso di pensioni.