Può capitare che un’impresa sia oggetto di truffa e nel caso in cui questa si palesi dopo che è avvenuta la cessione dei beni può non essere così semplice capire come muoversi ai fini fiscali. È questa la situazione in cui si è trovata una società che quindi ha sottoposto all’Agenzia delle Entrate un interpello per capire il corretto trattamento fiscale da porre in essere a fronte della truffa operata nei propri confronti per merci ordinate da un dipendente di un’altra azienda per conto di clienti, ignari, e successivamente rivendute in nero.
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Rettifica IVA per truffa
Con la risposta n. 331/2019, il Fisco ha chiarito che in situazioni come queste si può procedere alla rettifica IVA, corrisposta all’Erario senza potere realizzare la rivalsa, e alla rideterminazione dell’IRES e dell’IRAP.
La possibilità di effettuare la rettifica dell’imposta, dopo l’emissione e la registrazione di una fattura attiva, è disciplinata dall’articolo 26 del d.P.R. n. 633/1972 che riconosce al cedente il diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione quando l’operazione viene meno in parte in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili per mancato pagamento in tutto (come nel caso oggetto di interpello) o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
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Altra precisazione importante: l’emissione della nota di variazione consente l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta solo nei termini individuati dall’articolo 19 del d.P.R. n. 633/72:
Al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Nel caso in cui termine venga superato non sarà possibile presentare una dichiarazione integrativa IVA a favore, ma è possibile avvalersi dell’articolo 30-ter del decreto IVA per chiedere la restituzione dell’imposta a suo tempo versata.