I fornitori di interventi di riqualificazione energetica e lavori antisismici (Eco e Sisma Bonus), che applicano lo sconto in fattura corrispondente alla detrazione che spetterebbe al cliente, recuperano la somma sotto forma di credito d’imposta in compensazione, utilizzando il modello F24: a questo scopo l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici di tributo per effettuare l’operazione.
Sono contenuti nella risoluzione 96/2019, che si riferisce all’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 10 del dl 34/2019 (prorogate dalla manovra 2020) .
Cessione detrazione al fornitore
- 6908: “ECOBONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”;
- 6909: “SISMABONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”.
I beneficiari delle detrazioni (al 65% sul lavori di riqualificazione energetica, dal 50 all’85% per il sisma bonus) possono infatti optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per uno sconto immediato sui lavori, esercitando l’opzione di cessione al fornitore (per un importo corrispondente).
Cessione credito a fornitori
Invece di recuperare subito il credito, il fornitore può a sua volta cederlo ai propri fornitori di beni e servizi. Per semplificare, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a rinominare i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta ceduti., utilizzando quelli istituiti con la risoluzione 58/2018, ora rinominati. In questo caso, il riferimento di prassi è la risoluzione 94/E:
- 6890: “ECOBONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto – art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013 – art. 10, comma 3-ter, del D.L. n. 34 del 2019”;
- 6891: “SISMABONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto – art. 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013”.
Compilazione F24
Nella compilazione del modello F24 i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” si indica l’anno in cui è utilizzabile la quota del credito d’imposta a fronte dello sconto praticato, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per gli sconti praticati nel 2019, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2019”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota del credito (fruibile dal 1° gennaio 2020), dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2020” e così via.
Ricordiamo che per utilizzare l’agevolazione è necessario che il titolare della detrazione (colui che ha effettuato i lavori e ha chiesto lo sconto in fattura) abbia inviato la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2019, e che il fornitore abbia confermato l’esercizio dell’opzione e l’avvenuta applicazione dello sconto utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.