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Pignoramenti e aste con scontrino elettronico

di Anna Fabi

21 Novembre 2019 12:27

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Le attività esonerate dallo scontrino elettronico sono solo quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale: pignoramenti e aste si devono adeguare.

Gli istituti di vendite giudiziarie non sono esonerati dagli obblighi di emissione dello scontrino elettronico: quindi, dovranno emetterlo dal primo gennaio. La precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate con interpello 489/2019.

Il Fisco ha detto no alla richiesta di emissione delle ricevute non fiscali per le singole operazioni, trasmettendo poi su base giornaliera il totale incassato, con il dettaglio degli importi delle operazioni effettuate con modalità bancarie tracciabili.

Niente sconti, dunque, anche se è complicato in certi casi passare allo scontrino elettronico, che richiede l’impiego di un registratore di cassa telematica (o procedura web) per ogni singola procedura, rendendo la modalità di vendita onerosa.

Le attività esonerate sono soltanto quelle elencate nel DM dell’Economia 10 maggio 2019. Non esistono in questo senso altri riferimenti legislativo applicabili che possano comportare l’esonero.

Quindi, si applicano le disposizioni generali previste dal Dlgs 127/2015, articolo 2, secondo cui l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda tutti i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, fra le quali sono compresi pignoramenti e le aste giudiziarie.

L’obbligo scatterà per tutti dal prossimo primo gennaio 2020. Fino al prossimo 31 dicembre, si emettono scontrino o ricevuta fiscale in base all’articolo 12, comma 1 della legge 413/1991, e al dpr 696/1996. Ricordiamo che per i soggetti che fatturano almeno 400mila euro l’obbligo di emissione dello scontrino elettronico è già in essere dallo scorso primo luglio.