Rispondendo all’istanza di consulenza giuridica n. 19/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti legati agli acquisti di carburante per autotrazione ai fini della deducibilità dei costi e alla detraibilità dell’IVA (secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018), specificando quando vige l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e le condizioni di esonero.
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Cessione carburante
In particolare, il Fisco ritiene che non vi sia obbligo di tracciabilità del pagamento nel caso in cui un ente associativo acquisti carburante con successiva cessione ad imprese di autotrasporto consociate a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato.
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Questo, a fronte del rapporto di conto corrente tra l’ente e le imprese associate, attraverso il quale avviene la compensazione tra debiti delle imprese per gli acquisti di carburante e crediti che le stesse vantano nei confronti dell’ente per i servizi di trasporto resi per suo conto e per via del quale il pagamento del carburante da parte delle imprese associate non viene effettuato contestualmente all’acquisto.
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Secondo l’Agenzia, per l’impresa associata, in questa fase, non vi è obbligo di tracciabilità del pagamento a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:
- acquisto del carburante da parte dell’ente associativo con pagamento tracciabile documentato e fattura elettronica;
- singoli acquisti effettuati da ciascuna impresa di autotrasporto associata documentati con fattura elettronica;
- rapporti di debito e credito tra l’ente associativo e le singole imprese derivanti dal contratto di conto corrente risultanti da evidenze contabili;
- pagamento importi eventualmente non compensati effettuati con mezzi tracciabili.
Questa procedura è fiscalmente corretta perché garantisce comunque il controllo delle “movimentazioni”.