Rispondendo all’interpello n. 486/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla certificazione dei corrispettivi relativi a prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi, spiegando quando è possibile emettere scontrino o ricevuta fiscale, quando è obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi e quando la fattura elettronica.
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Corrispettivi nella ristorazione
L’Amministrazione finanziaria precisa che se le prestazioni sono acquistate direttamente dal cliente, anche tramite agenzie che gestiscono la prenotazione, l’operazione va certificata:
- fino al 31 dicembre 2019 tramite scontrino o ricevuta fiscale;
- dal 1° gennaio 2020 attraverso la trasmissione telematica dei corrispettivi e con l’emissione del documento commerciale. Obbligo già scattato il 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore ad euro 400.00. In ogni caso la fattura va emessa di richiesta del cliente.
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Se i servizi sono acquistati dalle agenzie di viaggio in nome proprio, per essere poi ceduti ai clienti fruitori, il corrispettivo deve invece sempre essere documentato con fattura. Al momento del pagamento, anche parziale, del corrispettivo, va emessa fattura elettronica tramite il Servizio di Interscambio.
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Si può utilizzare il documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso” nei casi in cui:
- si tratta di clienti abituali che pagano il conto delle prestazioni ricevute con cadenze prestabilite o a fine mese;
- si tratta di rendicontare alle agenzie di viaggio i servizi resi al fine del pagamento del corrispettivo.