Conto alla rovescia per gli esercenti che, dal primo gennaio dovranno passare allo scontrino elettronico: sono tenuti all’adempimento tutti coloro che esercitano attività di commercio al dettaglio, comprese le Partite IVA in regime forfettario. Entra infatti in vigore per tutti l’articolo 2 del dlgs 127/2015, già operativo dallo scorso primo luglio per coloro che fatturano più di 400mila euro.
Forfettari obbligati
La novità si concretizza nell’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi. In pratica, spiega la Guida dell’Agenzia delle Entrate, gli scontrini e le ricevute fiscali vengono sostituiti dal nuovo documento digitale, che deve essere emesso da un registratore telematico oppure prodotto utilizzando la procedura web dell’Agenzia delle Entrate.
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La legge prevede che l’obbligo si applichi a tutti coloro che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate (commercianti, artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.). Ci sono una serie di esoneri previsti da decreto ministeriale 10 maggio 2019, che non comprendono i contribuenti forfettari. Quindi, anche le Partite IVA con flat tax al 15% devono passare allo scontrino elettronico dal prossimo gennaio.
Come mettersi in regola
Per emettere lo scontrino elettrinico ci sono due possibilità: dotarsi di registratore di cassa telematico (o adattare già in uso) o utilizzare il servizio web dell’Agenzia delle Entrate.
Per coloro che gestiscono esercizi commerciali ed effettuano un elevato numero di operazioni giornaliere sarà conveniente la cassa telematica, gli operatori che usano ricevute compilate a mano (per esempio gli artigiani) e realizzano una bassa frequenza di operazioni possono utilizzare la procedura web (più lunga e quindi meno adatta in negozio).
Per i contribuenti forfettari (che fatturano al massimo 65mila euro l’anno), in genere artigiani con poche operazioni giornaliere, può essere conveniente la procedura web gratuita.
Sono previste sanzioni pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato (con un minimo di 500 euro) e nei casi più gravi la sospensione della licenza (decreto legislativo 471/1997, articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2).
C’è però una moratoria per il primo semestre di applicazione della norma, (quindi per i forfettari, fino al 30 giugno 2020: niente multe se i corrispettivi vengono comunque inviati entro il messe successivo all’operazione.