Il 2020 sarà l’anno dell’addio definitivo allo scontrino cartaceo. Dall’anno a venire sarà infatti esteso a tutti i commercianti titolari di partita IVA lo scontrino elettronico, partito per una platea limitata il 1° luglio 2019 (per i commercianti con volume d’affari fino a 400.000 euro), in relazione all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per tutti i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR n. 633/1972, che certificano le proprie operazioni mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale (commercianti al minuto e assimilati).
=> Scontrino elettronico ambulanti: come adeguarsi
Soggetti esonerati
Nel decreto MEF del 16 maggio 2019 vengono tuttavia indicate alcune categorie di soggetti esonerati da tale obbligo. Si tratta in particolare di tutti i soggetti che già a legislazione vigente sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi (compresi i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico), confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale attualmente esistenti. Questi soggetti possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni.
=> E-commerce senza scontrino elettronico
Sono quindi esonerati dal nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione in modalità telematica dei dati dei corrispettivi partite IVA quali tabaccai, giornalai, venditori di prodotti agricoli, chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli e i soggetti che effettuano operazioni marginali. In alcuni casi, però, l’esclusione è limitata al 2019.
Operazioni marginali
Ancora e solo per quest’anno lo scontrino elettronico non riguarderà le operazioni marginali, ovvero quelle i cui ricavi o compensi siano inferiori all’1% del totale del volume d’affari relativo al 2018 (anche in caso di volume d’affari superiore a 400.000). Per questi soggetti resta necessario il rilascio dello scontrino cartaceo o della ricevuta.
=> Scontrino elettronico: l'esonero è ufficiale
Navi, aerei, treni
Sono esclusi dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico fino al 31 dicembre 2019, anche in caso di volume d’affari superiore a 400.000 euro, le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel caso di trasporti internazionali, come le navi da crociera.
Trasporto pubblico
Lo scontrino elettronico non dovrà essere emesso da coloro che effettuano prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato: il biglietto di trasporto compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolve alla funzione di certificazione fiscale.
Distributori di carburante
Niente scontrino elettronico, sempre fino al 31 dicembre 2019, per gli esercenti impianti di distributore di carburante, ma esclusivamente per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, nel caso di compensi o ricavi marginali.
=> Lotteria e scontrini elettronici, regole online
Fine degli esoneri
Nei casi in cui non è previsto un termine per la fine dell’esonero, il decreto stabilisce che arriveranno successivi provvedimenti del MEF a stabilirne, sentite le associazioni di categoria, la data di decorrenza al fine di portare tutte le categorie allo scontrino elettronico.