Con il Messaggio INPS n. 3835/2019 l’INPS ha comunicato la modifica del periodo di validità dell’ISEE Corrente e l’ampliamento delle fattispecie in cui può essere richiesto, ai sensi dell’articolo 28-bis del DL n. 34/2019 (c.d. decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019 che ha modificato il comma 5 dell’articolo 10 del D.lgs n. 147/2017.
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ISEE corrente: validità e fattispecie
D’ora in poi i requisiti che prevedono l’utilizzo dell’ISEE Corrente in caso di variazione della situazione lavorativa di cui al comma 1 dell’articolo 9 del D.P.C.M. 159/2013, per almeno un componente del nucleo, oppure in caso di variazione superiore al 25% dell’indicatore della situazione reddituale, diventano alternativi tra loro e non più cumulativi.
Le fattispecie per le quali è possibile richiedere l’ISEE corrente sono state ampliate offrendo la possibilità di presentarlo anche nel caso in cui per almeno un componente si verifichi un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
La validità dell’ISEE corrente viene portata da due mesi a sei mesi, decorrenti dalla data di presentazione del modello sostitutivo, a meno che nel frattempo non intervengano variazioni della situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti.
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Modelli ISEE
Gli effetti di queste modifiche e l’utilizzo dei nuovi modelli decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modello finalizzato alla richiesta dell’ISEE corrente, ovvero a partire dalla data del 23 ottobre 2019. Nel Messaggio l’INPS riepiloga le principali modifiche ed integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni ISEE.