L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 306/2019 ha fornito interessanti precisazioni in ambito TARI e più in particolare in merito alla superficie da considerare per il calcolo della tassa sui rifiuti.
TARI: superficie di calcolo
Con riferimento al problema del computo della superficie catastale le Entrate hanno ricordato che la Legge 147/13 (Legge di Stabilità 2014) stabilisce che la superficie assoggettabile a TARI è pari all’80% della superficie catastale. Ma per ora risultano solo parzialmente attuate le disposizioni del comma 645 dell’articolo 1 della stessa legge, che prevedono il passaggio dalla superficie calpestabile a quella catastale a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento del Direttore dall’Agenzia delle Entrate con il quale si attesta l’avvenuto allineamento tra i dati catastali e la numerazione civica previsto dal comma 647 della medesima legge 147/13.
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Il comma 645 stabilisce quindi che fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
TARI sulle aree scoperte
Il quesito posto all’attenzione del Fisco nasceva dal fatto che, in caso di presenza di superfici relative a balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti, nella visura catastale compaiono due superfici, una totale ed una denominata “totale escluse aree scoperte”. In questo caso le Entrate chiariscono che la superficie da prendere in considerazione ai fini dell’assoggettamento alla TARI, è la superficie totale, incluse le aree scoperte perché suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Queste, però, vengono conteggiate non per intero, ma in percentuale secondo il tipo di destinazione.
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Viene inoltre precisato che la superficie dei vani accessori a servizio indiretto, dei balconi, delle terrazze e aree scoperte calcolata ai fini TARI non può essere superiore al 50% della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali.
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Accertamenti TARI
A fronte di ciò, ad oggi, il Comune deve assoggettare le abitazioni sulla base della superficie calpestabile, mentre l’utilizzo dell’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 è utilizzabile solo in sede di accertamento, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015, al comma 646, in assenza di dichiarazione di parte. Dunque se il contribuente dichiara la superficie calpestabile non è possibile applicare la superficie catastale.