La cessione ai fornitori del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici alle singole unità immobiliari, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 205/2017, può essere effettuata da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’IRPEF. Questo l’interessante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 309/2019, con la quale ha fornito istruzioni anche in tema di bonifico e fattura.
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Cessione Ecobonus ai fornitori
Si tratta di una novità prevista dal dl 34/2019 che concede la facoltà di cedere la detrazione per interventi di riqualificazione energetica oppure per lavori antisismici al fornitore, ottenendo in cambio uno sconto sul corrispettivo dovuto, di ammontare pari alla detrazione. Il fornitore sarà poi rimborsato tramite credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione; in alternativa, potrà cedere a sua volta il credito d’imposta ai propri fornitori (i quali invece non possono effettuare ulteriormente questa operazione).
Il tema della cessione del credito spettante con l’Ecobonus, disciplinato dall’articolo 14 del DL n. 63/2013, era già stato trattato dall’Agenzia con la circolare n 11/E/2018, precisando che il credito d’imposta può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento d’imposta e che tra i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito vi sono, tra gli altri, i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili.
Il caso esaminato dal Fisco riguardava un contribuente in regime forfettario che versa un’imposta sostitutiva e non può beneficiare delle detrazioni. Tuttavia, precisano le Entrate, chi non è tenuto al versamento dell’IRPEF ma rientra in tutti i requisiti richiesti per ottenere l’agevolazione, può cedere il credito di imposta al fornitore.
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Cessione Ecobonus: fattura senza sconto
Nell’interpello, le Entrate forniscono quindi istruzioni precise con riferimento allo sconto in fattura per determinare la base imponibile della fattura relativa alla suddetta fornitura di beni e servizi. In particolare viene precisato che la base imponibile riportata in fattura deve contenere il totale del corrispettivo, compreso l’importo relativo al credito ceduto fornitore.
La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. (Art. 13 – Base imponibile – Dpr 633/72).
Il bonifico può essere inferiore se il contribuente utilizza il credito come parziale pagamento.
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L’Agenzia delle Entrate chiarisce quindi che le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, non titolari di reddito d’impresa, che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese in questione sono tenuti, tra l’altro, ad effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi all’agevolazione mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.