Pronti i codici tributo che le imprese costruttrici o importatrici di auto acquistate con ecobonus 2019 possono utilizzare: li ha pubblicati l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 82/2019 in attuazione dei commi da 1031 a 1037 della legge 145/2018, che prevedono un contributo per l’acquisto di auto nuove di categoria M1.
L’agevolazione è riconosciuta a chi acquista l’auto sotto forma di sconto dal venditore poi rimborsato dal produttore dell’auto o dall’importatore, che a sua volta recupera la somma come credito di imposta, esclusivamente in compensazione. Ecco il codice tributo da indicare nel modello F24:
- “6903” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018”.
Nella compilazione del modello, il codice tributo sopra riportato va indicato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta.
Ricordiamo in estrema sintesi che l’eco incentivo va da minimo 1.500 a massimo 6mila euro a seconda delle emissioni di Co2 e dell’eventuale rottamazione associata. Nel qual caso, l’incentivo è pari a 6mila euro per emissioni di CO2 fino a 20 g/km e a 2.500 euro se le emissioni di CO2 superano i 20 g/km, ma non i 70 g/km. Chi invece acquista un’auto nuova, sempre di categoria M1, senza rottamare un veicolo usato, avrà un incentivo pari rispettivamente a 4mila e 1500 euro. Ecco la tabella:
Emissioni Co2 | Incentivo con rottamazione | Incentivo senza rottamazione |
Fino a 20 g/km | 6.000 euro | 4.000 euro |
Fra 20 e 70 g/km | 2.500 euro | 1.500 euro |