Sono sempre più numerose le aziende che intraprendono un percorso di dematerializzazione, anche a fronte delle nuove norme volte a promuovere la trasformazione digitale delle imprese private e pubbliche. In merito ci sono tuttavia ancora diversi dubbi. Con la risposta all’interpello n. 323/2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’articolo 11, comma 1, lett. a), legge n. 212/2000 e più in particolare all’applicazione dell’imposta di bollo sul duplicato digitale di un documento amministrativo informatico prodotto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
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Copie conformi
Nel rispondere, le Entrate ricordano che l’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per gli “Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi”.
E “per le copie dichiarate conformi l’imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale”.
Per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata (articolo 5, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 642/1972).
In sostanza, con la nozione di “copia” si intende un atto giuridicamente autonomo e per questo prevede, ai fini dell’imposta di bollo, un autonomo presupposto di imposizione rispetto al documento originale: i documenti sui quali è presente la dichiarazione di conformità all’originale redatta dal soggetto che rilascia la copia stessa, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge, devono essere assoggettata all’imposta di bollo nella misura di euro 16,00.
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Duplicati informatici
Diverso il discorso dei duplicati informatici, intendendo con questa definizione:
la replica di documento informatico prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il file ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.
Si tratta pertanto di un documento identico ed indistinguibile dall’originale, ottenuto replicando il file originale stesso. Su di esso non è pertanto presente una dichiarazione di conformità all’originale attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Se ne deduce che per i duplicati informatici di documenti informatici di cui all’articolo 23- bis, comma 1, del d.Lgs. n. 82 del 2005 viene meno il presupposto dell’imposta di bollo previsto dal citato articolo 1 della tariffa: per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non deve essere quindi applicata l’imposta di bollo.