E’ possibile applicare il regime forfettario, con aliquota fiscale agevolata al 15%, anche avendo un rapporto di lavoro dipendente con il proprio principale cliente, se entrambi i vincoli lavorativi erano già esistenti nel momento in cui è entrata in vigore la legge che lo impedisce.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate in relazione al caso di un contribuente che lavora per la stessa azienda come dipendente e libero professionista, attraverso contratti d’opera di durata triennale.
In questo specifico caso, specifica il Fisco nell’interpello 382/2019, non c’è causa ostativa, perché il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente), preesisteva allo scorso primo gennaio 2019, entrata in vigore della manovra 2020 che ha riformulato la lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 190/2014.
«Nel caso oggetto di interpello – si legge nella risposta – non si verifica alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l’assetto negoziale antecedente la modifica normativa».
In generale la norma prevede che non possano:
avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
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La circolare applicativa 9/2019 ha però precisato che «nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della richiamata lettera d-bis, il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza».
Resta da considera tuttavia una delle nuove regole 2020, ossia il divieto di cumulo con un reddito da lavoro dipendente sopra i 30mila euro.