Con la risposta all’interpello n. 326/2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i perimetri della sanatoria prevista dal decreto fiscale 2019 (DL n.119/2018 art. 9, comma 1) in merito alle violazioni concernenti gli obblighi di monitoraggio fiscale.
Le Entrate spiegano che la definizione delle irregolarità formali non può essere esperita per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
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Sanatoria irregolarità formali
Il Decreto fiscale 2019 ha dato la possibilità di definire le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, senza effetti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, mediante il versamento di una somma pari ad 200 euro per ciascun periodo d’imposta di riferimento.
L’istante aveva ricevuto un atto con il quale le è stata irrogata la sanzione di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, per aver omesso la compilazione del quadro RW del modello UNICO 2007, relativo al periodo d’imposta 2006. Il contribuente chiedeva quindi all’Agenzia la possibilità di regolarizzare la propria posizione ricorrendo alla sanatoria per le irregolarità formali.
La risposta dell’amministrazione finanziaria è stata negativa, chiarendo che tale procedura non può essere esperita per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero e che tale esclusione non ammette eccezioni.