La Legge 190 del 23 dicembre 2014 (Stabilità) sembrava aprire importanti possibilità per tutte le aziende che avessero voluto investire nell’innovazione.
La normativa, non nuova sotto molti aspetti (qualcosa di simile si era già visto nel 2008 e poi col governo Monti nel biennio 2011-2012) presentava apparentemente ampie possibilità di operare:
- comprensiva di automatismi (nessun bando, nessuna graduatoria, nessun tempo di attesa),
- aperta a tutte le imprese indipendentemente dalla ragione sociale,
- con minima documentazione richiesta (certificazione costi sostenuti, report tempo impiegato dal personale).
=> Investimenti innovativi e contributi a fondo perduto
Investimenti R&S: requisiti agevolazioni
La ricerca e l’innovazione riguardavano: prodotti, processi e servizi in ambito di: ricerca fondamentale, ricerca industriale e ricerca sperimentale. Rientravano all’interno dei progetti di ricerca e sviluppo le voci di spesa relative a:
- Personale interno all’azienda.
- Quote di ammortamento strumenti.
- Contratti con università, centri di ricerca e altre imprese.
- Spese per privative industriali.
Veniva posta in essere una distinzione tra personale intero qualificato e non qualificato: il primo dava vita ad un credito del 50% sul costo sostenuto, il secondo del 25%.
Prima che fossero pubblicati i provvedimenti di prassi, in realtà, sono trascorsi ben 15 mesi dall’entrata in vigore della normativa (1° gennaio 2015), facendo perdere un anno di vantaggi alle aziende, che non avevano parametri adeguati per utilizzare l’agevolazione. Parliamo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate 5/E del 16 marzo 2016.
La legge di stabilità del 2017 ha poi semplificato la situazione, equiparando tutte le aliquote per le voci di spesa al 50%, di fatto ampliando la base assoggettata alla generazione del credito d’imposta. La legge di stabilità del 2019 ha infine portato tutte le voci al 25% tranne che per il personale interno (indistintamente se qualificato o meno) e i contratti con Università o enti di ricerca, per cui è invece prevista un’aliquota del 50%, rapportata però al complessivo dei costi sostenuti, ivi compresi quelli al 25%.
Per farla breve, mentre fino al 2018 il credito d’imposta era sempre al 50%, ora sarà compreso tra il 25% ed il 50%, mediamente si attesterà intorno ad un 35-40%.
La singolarità delle novità introdotte è però data dall’obbligo di produrre, con effetto retroattivo sul 2018, relazioni di progetto e Stati Avanzamento Lavori.
Questo significherebbe che per gli anni 2015-2016-2017 non si sarebbero dovute produrre relazioni collegate ai progetti per giustificare le spese? Sembrerebbe, salvo poi che, qualora l’Agenzia delle Entrate chiedesse il materiale per le verifiche, chiederà anche le relazioni.
A corollario di questo, i primi mesi del 2019 hanno visto un proliferare di circolari esplicative dell’Agenzia delle entrate che tenderebbero a limitare (dopo ben 4 anni dall’entrata in vigore delle normativa!) il campo di applicazione della Ricerca e Sviluppo.
Inoltre, pur essendo chiaro che le attività di Ricerca e Sviluppo possono essere indirizzate anche in campo sociologico, ad esempio, nel documento in cui l’Agenzia delle Entrate chiede il materiale per effettuare la verifica, si elencano i punti del Manuale di Frascati (1963) per cui il lavoro svolto può essere considerato ricerca, ovvero, l’attività:
- punta a nuove scoperte (scientificamente validate)?
- ci si basa su concetti e ipotesi originali, non ovvi?
- si ha sicurezza dell’esito finale?
- è pianificata e preventivata?
- porta a risultati replicabili?
La domanda che sorge spontanea è: quante aziende hanno impostato il loro lavoro in modo da avere evidenze di questi passaggi e sono state effettivamente supportate a predisporre il materiale come viene oggi richiesto?
=> Bonus Ricerca: come rimediare agli errori
Molte attività di ricerca e sviluppo sono state certificate da società strutturate per la revisione dei costi, ma che non hanno nel loro DNA la competenza dello sviluppo di attività di ricerca. Risulta evidente che la mera esposizione della documentazione contabile comprovante le spese sostenute non è sufficiente.
Sulla base di queste premesse, cosa accade ora che sono iniziati (cosa corretta, vorrei sottolineare) i controlli? È il caso di preoccuparsi e cercare in qualche modo di correre ai ripari?
Sicuramente è opportuno rivedere, alla luce delle ultime interpretazioni, quanto svolto nel passato e ridefinire eventuali passaggi critici col supporto di esperti approfittando, qualora l’analisi desse esiti negativi rispetto a quanto svolto (in buona fede e con le interpretazioni fino a quel momento disponibili!), di una recente possibilità per le aziende, che in presenza di nuovi chiarimenti interpretativi, qualora l’impresa intenda procedere alla rideterminazione dell’importo del credito d’imposta già fruito può presentare una dichiarazione integrativa a sfavore e procedere al versamento del credito non spettante senza alcuna sanzione.
Articolo di Cristiano Montesi, CEO di IDEA Services (servizi e consulenza per PMI ed enti pubblici in ambito Privacy, ICT, Qualità, Finanza agevolata, Editoria, Marketing e comunicazione, Internazionalizzazione).