In risposta ad una domanda inserita tra le FAQ sulla fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai controlli incrociati, specificando se essi potranno essere eseguiti soltanto in caso di adesione al servizio di consultazione.
=> Consultazione e-fatture: nuovi chiarimenti
Controlli incrociati
Il riferimento è ai controlli incrociati finalizzati a favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, che vengono attuati sulla base dei dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti mediante il Sistema di interscambio (SDI) e di quelli presenti in altre banche dati a disposizione del fisco, secondo le regole stabilite dal decreto ministeriale 4 agosto 2016.
Servizio di consultazione e-fatture
Il servizio gratuito di consultazione delle fatture elettroniche è stato reso disponibile da parte delle Entrate dal 1° luglio 2019, che deve essere espressamente richiesto dai contribuenti, o dai loro intermediari, attraverso l’apposita funzionalità del sito web dell’Agenzia. L’adesione al servizio di “Consultazione” garantisce all’utente di ritrovare in qualsiasi momento (nei limiti temporali previsti dal provvedimento AE del 30.04.18) le sue fatture emesse e ricevute all’interno del portale Fatture e Corrispettivi nonché rendere i rapporti con l’Amministrazione finanziaria più trasparenti e collaborativi.
In assenza di adesione a tale servizio l’Agenzia delle Entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, procede invece alla cancellazione dei dati contenuti nelle fatture elettroniche memorizzando esclusivamente i dati aventi rilevanza fiscale.
L’AE effettuerà i controlli incrociati, al pari di quanto avviene oggi con lo Spesometro, anche domani con i dati fiscali che memorizzerà anche se dovesse eliminare il file completo della fattura elettronica.
Valutazione del rischio dei contribuenti
Le Entrate precisano pertanto che la mancata adesione al servizio di consultazione delle e-fatture non è di per sé rilevante come elemento di valutazione dell’analisi del rischio dei contribuenti. Dunque, non aderire non costituisce una discriminante ai fini dell’analisi del rischio di evasione dei contribuenti.