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Nuovi ISA: online chiarimenti e regole

di Anna Fabi

6 Agosto 2019 12:00

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Circolare applicativa degli ISA 2019: modulistica, software, procedura online, requisiti, benefici fiscali e risposte ai dubbi più frequenti.

Elementi distintivi dei nuovi indici di affidabilità fiscale, problematiche dovute al passaggio dagli studi di settore, casi di esclusione, chiarimenti di prassi, utilizzo di software e applicativi, risposte alle domande più frequenti: è il contenuto nella circolare 17/2019 dell’Agenzia delle Entrate, che fa il punto sull’applicazione degli ISA.

Il riferimento normativo è l’articolo 9-bis del dl 50/2017 sull’istituzione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale per imprese e Partite IVA.

Cosa sono gli ISA

Gli ISA misurano l’affidabilità fiscale attraverso un punteggio attribuito in base ai dati del contribuente relativi a più periodi di imposta, dando così accesso a meccanismi premiali per i virtuosi.

Si tratta di un sistema di indicatori, riferiti alla gestione e ai segnali di anomalia, con punteggio finale su scala da 1 a 10: più alto è il punteggio, più il contribuente è affidabile. Alcuni dati vengono dichiarati dal contribuente, altri sono rilevati dal Fisco.

Approvati con decreto ministeriale entro il 31 dicembre, sono revisionati almeno ogni due anni. La modulistica ISA 2019, pubblicata nel gennaio scorso, costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi.

Software Il tuo ISA 2019

La circolare contiene per prima cosa una serie di indicazioni operative sull’utilizzo del softwareIl tuo ISA 2019“.

Tra le altre cose, si chiarisce che – nel caso in cui il contribuente calcoli gli ISA senza modifica dei dati forniti dall’Agenzia – non sarà soggetto a contestazioni da parte del Fisco per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.

Esclusione ISA

Lungo capitolo dedicato alle cause di esclusione. Ecco quali sono i contribuenti a cui non si applicano gli Indici sintetici:

  • inizio o cessazione attività nello stesso anno fiscale ( a meno che, dopo la cessazione, non si riapra entro sei mesi);
  • Compensi di ammontare superiore a 5 milioni 164mila 569 euro;
  • forfettari;
  • coloro che esercitano più attività d’impresa, nel caso in cui le attività non comprese negi ISA siano superiori al 30% dei ricavi totali;
  • cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
  • cooperative di tassisti (codice attività 49.32.20, di cui all’ISA AG72U);
  • corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività (ISA AG77U);
  • enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa (articolo 80 del dlgs 117/201);
  • organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario (articolo 86 dlgs 117/2017);
  • imprese sociali (decreto legislativo 112/2017).

Nel caso delle ultime tre categorie elencate (per le quali l’esclusione è disposta da decreto del Ministro dell’Economia), l’esclusione non riguarda il periodo fiscale 2018.

Premialità

I benefici fiscali scattano con livello ISA almeno pari a punteggio 8, e si incrementano ulteriormente man mano che ci si avvicina al 10. Nel dettaglio:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’IVA e a 20mila euro annui per imposte dirette e IRAP: ISA pari a 8;
  • esonero visto di conformità prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50mila euro annui: ISA pari a 8;
  • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative: ISA pari a 9;
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici: punteggio ISA almeno 8,5;
  • anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento: ISA almeno pari a 8;
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il dichiarato: minimo ISA pari a 9.

La circolare riepiloga poi tutti i documenti di prassi, anche in relazione alle particolarità dei singoli indici, e chiarisce quali sono i dati che i contribuenti possono utilizzare per aumentare la propria affidabilità, oltre a quelli già presenti in dichiarazione.

Infine, oltre alle spiegazioni su tutte le funzionalità del software “Il tuo ISA 2019”, ci sono le risposte alle domande più frequenti (FAQ).