Interessante precisazione quella fornita dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n. 298 /2019 in merito alla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per il cosiddetto Ecobonus, in relazione ai lavori effettuati per la riqualificazione energetica di un immobile. In particolare viene chiarito che la cessione del credito, in caso di incapienza, può essere legittimamente effettuata in favore del genitore finanziatore, che rientra a pieno titolo tra gli altri “soggetti privati” diversi dai fornitori previsti dalla normativa vigente.
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Cessione credito Ecobonus
Il quesito era stato posto da un contribuente che rientra nella no-tax area, proprietario di un’unità abitativa nella quale deve effettuare interventi di riqualificazione energetica, effettuati grazie al prestito concessogli dal genitore. L’Istante chiedeva chiarimenti circa la possibilità di cedere al genitore il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni cui avrebbe diritto. O meglio chiedeva se il genitore prestatore potesse rientrare tra i soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione che la stessa Guida “Le agevolazioni fiscali per il
risparmio energetico” delle Entrate indica tra i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito.
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La risposta dell’Amministrazione finanziaria è stata affermativa, a patto che le condizioni di incapienza in capo al contribuente che sostiene le spese per gli interventi di riqualificazione energetica della singola unità abitativa sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese e lo stesso non possa, in concreto, fruire della detrazione. Devono inoltre essere rispettati tutti i requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione.
Le Entrare hanno quindi evidenziato, che il cessionario può utilizzare il credito ricevuto solo in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia.